Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 33 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, l’avvenuto e tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto di ammissione al rito abbreviato determina la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Il convenuto che ha effettuato il versamento è parte soccombente e va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato. La regolazione delle spese compete al collegio anche nel rito abbreviato. La verifica del giudice investe esclusivamente la tempestività e la regolarità del versamento in unica soluzione.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio tre soggetti per il pagamento in favore di un consorzio per lo sviluppo industriale di complessivi euro 20.572,68, a titolo di colpa grave. Il pregiudizio riguardava compensi erogati in violazione dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 in favore di un convenuto che aveva ricoperto cariche in ragione della qualità di sindaco di un comune.
Per il periodo precedente era stata accolta l’eccezione di prescrizione, con archiviazione parziale. Uno dei convenuti, costituitosi, chiedeva la definizione mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., avendo ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero e versato il 30% della pretesa risarcitoria. Con decreto il collegio accoglieva l’istanza e fissava l’udienza camerale per l’accertamento del versamento.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il convenuto ha regolarmente e tempestivamente effettuato il pagamento della somma agevolata fissata nel decreto di ammissione. Il thema decidendum si esaurisce nella verifica dell’avvenuto versamento, in unica soluzione e nel termine assegnato, della somma determinata.
Accertata la regolarità del pagamento, il collegio dichiara la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La norma attribuisce rilievo alla condotta del convenuto che aderisce al rito agevolato e adempia all’onere economico fissato dal decreto.
Quanto alle spese, la Corte osserva che il collegio è chiamato a regolarle anche nel giudizio definito con rito abbreviato. Esse vanno poste a carico del convenuto, qualificato come parte soccombente a seguito del pagamento. La soccombenza viene dunque ricollegata non a un accertamento di responsabilità, ma al fatto stesso del versamento che chiude il giudizio.
Il dispositivo dichiara definito il giudizio nei confronti del convenuto ammesso al rito abbreviato e lo condanna al pagamento delle spese in favore dello Stato, liquidate dalla segreteria con nota a margine. La Corte manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
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