Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 272 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Essa costituisce una modalità atipica di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non avendo più alcuna utilità una pronuncia di merito. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti, integra una fattispecie di estinzione del processo pronunciabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Sulle spese si applica il principio di soccombenza virtuale; la contumacia della controparte non rileva ai fini della compensazione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Comune di Sommatino dal 1979 al 2019 con qualifica di impiegata e titolare di pensione INPS dal 1° gennaio 2020, lamentava discordanze tra gli imponibili risultanti dai CUD rilasciati dall’ente datore di lavoro e quelli registrati nell’estratto conto contributivo per gli anni 2012 e 2019. Dopo una diffida stragiudiziale rimasta senza riscontro, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento delle differenze di imponibile pensionistico, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, e il rimborso delle spese stragiudiziali.
Il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ritenendo l’Istituto titolare di un interesse diretto alla controversia. Costituendosi, l’INPS evidenziava che il CUD ha rilievo fiscale e non previdenziale, e riferiva che l’ex datore di lavoro, con DMA del 9 marzo 2023, aveva rettificato la retribuzione del 2012; l’Istituto aveva quindi riliquidato il trattamento pensionistico.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile definisce l’oggetto del giudizio non come pagamento di differenze retributive, ma come riconoscimento del trattamento pensionistico calcolato sulla pretesa rettifica dell’imponibile. Prende anzitutto atto della contumacia del Comune, regolarmente attinto dal procedimento notificatorio a mezzo PEC.
Nel merito, la Corte rileva che le parti si sono reciprocamente date atto del mutamento della situazione sostanziale in senso satisfattivo per la ricorrente. L’istituto della cessazione della materia del contendere, pur privo di disciplina espressa, opera nel giudizio contabile per il rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c. al codice di procedura civile e per l’elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla modalità atipica di definizione.
La Corte richiama il proprio orientamento (Sezione Terza Centrale d’Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania n. 12/2021) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1378/2012, SS.UU. n. 1048/2000). Da tali precedenti ricava che la cessazione presuppone la sopravvenienza di fatti che eliminino ogni contrasto e la successiva carenza successiva dell’interesse ad agire, dovendosi escludere l’utilità di una pronuncia di merito. Si tratta di fattispecie di estinzione del processo diversa dalla rinunzia agli atti, pronunciabile anche d’ufficio quando il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito o concordemente ammesso (Cass. civ. n. 7871/2019 e n. 22446/2016).
Applicando il principio di soccombenza virtuale, la Corte condanna il Comune al pagamento delle spese di lite. L’INPS, non destinataria di domanda anteriormente al giudizio, ha tempestivamente corretto il dato una volta ricevuta l’implementazione dal Comune, a sua volta destinatario della diffida. La contumacia della controparte non rileva ai fini della compensazione (Cass., ord. n. 7292/2018). La Corte dichiara quindi cessata la materia del contendere e condanna il Comune alle spese, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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