Imposta di soggiorno e obbligo di resa del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 109 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale, quale gestore di un’attività soggetta al tributo e investito del relativo introito e riversamento in tesoreria, riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendere il conto, ai sensi degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. r.d. n. 827/1924, 44 t.u. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000, risponde all’esigenza imprescindibile di dimostrare il legittimo impiego e la corretta destinazione dei beni pubblici gestiti. Il discarico consegue all’esito favorevole del giudizio di conto, ove la gestione risulti regolare e il resoconto chiuda in pareggio, senza rilievi dell’ente titolare del tributo né del Pubblico Ministero contabile. Il principio di necessarietà del giudizio di conto è riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il titolare di una struttura ricettiva, qualificato agente contabile in relazione alla riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022. Il Comune, ritenendo che l’agente non avesse adempiuto all’obbligo di presentazione nonostante i solleciti, aveva compilato d’ufficio il conto giudiziale, depositato il 15.01.2024.

Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), cod. giust. cont., che impone la discussione collegiale per i conti compilati d’ufficio. In corso di causa il Comune ha poi comunicato che per mero errore materiale era stato caricato d’ufficio il conto, mentre l’agente aveva in realtà trasmesso il resoconto in data 16 novembre 2023. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile: vi rientrano tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, vuoi in forza di formale investitura, vuoi di fatto. La qualificazione discende dagli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. r.d. n. 827/1924, 44 t.u. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, dagli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000.

L’obbligo di rendere il conto risponde a un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dare dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione secondo le disposizioni cogenti. La resa del conto, per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato, costituisce passaggio essenziale, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.

Applicando tali principi, la Corte ritiene sussistenti tutti i presupposti per qualificare l’agente come agente contabile: egli è gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investito.

Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio, redatto sul prescritto modello 21, risulta che lo stesso chiude in pareggio. La gestione può quindi ritenersi regolare, con approvazione del resoconto e conseguente discarico, non essendo stati mossi rilievi né dall’ente titolare del tributo né dal Pubblico Ministero contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

La Corte dichiara pertanto regolare la gestione risultante dal conto giudiziale per l’esercizio 2022 e dispone il discarico dell’agente contabile, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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