Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale versamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 590 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. il collegio è chiamato ad accertare, con cognizione allo stato degli atti, l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma offerta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il giudice contabile conserva un’autonoma valutazione e può determinare un importo difforme da quello proposto, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Verificato l’avvenuto, tempestivo e rituale pagamento della somma stabilita con decreto, il collegio dichiara l’estinzione del giudizio con sentenza, con preclusione della prosecuzione con rito ordinario e non impugnabilità della pronuncia. Nel rito abbreviato la statuizione sulle spese resta oggetto di autonoma valutazione del giudice, non trovando applicazione la disciplina dell’estinzione del processo né quella della rinuncia agli atti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio la responsabile del servizio finanziario di un ente locale, contestando un danno erariale di importo complessivo pari a euro 110.694,92. L’addebito riguardava la mancata tempestiva trasmissione al MEF, sul portale ministeriale dedicato, della comunicazione relativa alle tariffe TARI approvate per il 2021, con conseguente inapplicabilità delle tariffe in aumento rispetto all’anno precedente.
Il pregiudizio veniva articolato in minori entrate di bilancio, quantificate in euro 104.787,37, e in ulteriori spese sostenute dall’ente per le comunicazioni agli utenti relative all’annullamento degli avvisi di accertamento TARI 2021 già spediti, pari a euro 5.907,55. La convenuta ha presentato istanza di definizione con rito abbreviato, con il parere favorevole del Pubblico Ministero, proponendo il pagamento di euro 26.000,00; in subordine ha chiesto di considerare, nella determinazione del danno, il ruolo del Segretario comunale e la necessità che il mancato incasso sia valutato a valle dell’emissione e della riscossione delle liste di carico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione dell’istituto. L’art. 130 c.g.c. ha introdotto un rito alternativo con finalità deflattiva della giurisdizione di responsabilità, diretto a garantire l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie all’erario. Il convenuto in primo grado, acquisito il parere concorde della Procura, può chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Il giudice contabile non è vincolato all’accordo delle parti. La richiesta può essere rigettata perché nulla, infondata o inammissibile anche in presenza di pieno accordo, restando garantita l’autonoma valutazione del collegio su tutti gli elementi desumibili dall’accertamento dei fatti, secondo il parametro indicato dalla Corte cost. n. 187/2007. Il collegio valuta la congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, secondo il criterio già espresso dalla Sez. Giur. Lombardia n. 142/2018, e determina l’importo dovuto, che può risultare difforme da quello proposto nell’istanza, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento.
Nel caso concreto la Sezione ha verificato che le somme determinate con il decreto n. 11/2024 erano state regolarmente versate. La convenuta ha depositato la contabile del bonifico e l’attestazione dell’ente locale di avvenuto incasso, con la relativa attestazione di conformità agli originali. Il realizzarsi di tutte le condizioni previste dalla normativa e, in particolare, l’avvenuto, tempestivo e rituale versamento, integrano il presupposto per la definizione premiale.
Il collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di responsabilità, con cancellazione della controversia dal ruolo, rilevando che tale pronuncia preclude la prosecuzione del processo con rito ordinario e non è impugnabile.
Sul regolamento delle spese la Sezione ha precisato che, nel rito abbreviato, la statuizione deve essere oggetto di autonoma valutazione del giudice. Non trovano applicazione né l’art. 111 c.g.c. in tema di estinzione del processo, né l’art. 110 c.g.c. sulla rinuncia agli atti. Esclusa la cessazione della materia del contendere, la Sezione ha valorizzato i tempi e le modalità dell’istanza, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta e l’entità del danno, nonché il comportamento processuale della convenuta. Il tempestivo e completo versamento ha evitato all’amministrazione le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, realizzando lo scopo della norma. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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