Prescrizione del credito erariale da opera incompiuta e decorrenza dalla conoscibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 88 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla mancata realizzazione di un’opera pubblica finanziata, il termine quinquennale di prescrizione del credito decorre dal momento in cui il danno è divenuto conoscibile dall’amministrazione danneggiata e dalla procura contabile, e non dal successivo provvedimento di revoca del finanziamento. Quest’ultimo, ove intervenga quando la deminutio patrimonii si è già verificata, ha valenza meramente ricognitiva e non integra il quid novi idoneo a spostare in avanti il dies a quo. La qualificazione del pregiudizio come danno permanente non è invocabile quando la lesione si è consumata in un momento anteriore, essendo la fattispecie riconducibile a distinta ipotesi di illecito già esaurito. Il rapporto di servizio, anche occasionale o di fatto, con l’ente pubblico attrae alla giurisdizione contabile il professionista esterno incaricato di funzioni di RUP, a prescindere dal titolo privatistico dell’incarico.
Il Fatto
La vicenda ha origine nel progetto di costruzione di una diga, approvato negli anni Ottanta e affidato in concessione a un consorzio di bonifica, con successivo trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e finanziamento di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, i lavori subiscono sospensioni, vertenze con i Ministeri, vicende transattive con l’impresa subentrante, un procedimento arbitrale concluso con condanna del consorzio al pagamento di trentacinque milioni di euro e un ulteriore contenzioso con altra società, oltre alla sospensione del finanziamento nel 2011.
Nel 2019 il Provveditorato interregionale dispone la revoca del finanziamento e il recupero della somma erogata in acconto, pari a oltre cento milioni di euro. La Procura regionale della Corte dei conti cita quindi in giudizio il consorzio, il responsabile unico del procedimento e il direttore generale, contestando un danno erariale per la mancata realizzazione dell’opera e la cattiva gestione del finanziamento. I convenuti eccepiscono, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e la prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione di giurisdizione. I convenuti, professionista esterno incaricato di funzioni di RUP e direttore generale legato all’ente da contratto privatistico, negano di essere legati da rapporto di servizio. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 16336 del 2019, n. 21871 del 2019, n. 15195 del 2020, n. 3100 del 2022 e ordinanza n. 15386 del 2021) secondo cui il rapporto di servizio sussiste quando un soggetto esterno all’amministrazione sia incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di questa, un’attività o un servizio pubblico, inserendosi nell’apparato organizzativo. Il titolo dell’incarico resta irrilevante. Il RUP e il direttore generale, per la qualificata relazione con l’ente consortile, sono pertanto attratti alla giurisdizione contabile.
Nel merito, la Corte accoglie l’eccezione di prescrizione. L’attore sostiene che il quinquennio decorra dal provvedimento di revoca del 31.12.2019, quale momento di esteriorizzazione del danno. Il Collegio osserva che la prevalente giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. I centrale, n. 74/2025) non conforta tale tesi: rimettere la decorrenza alla discrezionalità dell’amministrazione contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto di cui agli artt. 2934 e ss. cod. civ. Il precedente invocato dall’attore (Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 338 del 2016) non si attaglia, riguardando un obbligo restitutorio di finanziamento regionale.
La Procura qualifica il danno come permanente, valorizzando una sostanziale imprescrittibilità. La Corte respinge tale lettura: non si è in presenza dell’ipotesi di danno permanente da opera realizzata ma abbandonata (Corte dei conti, Sez. III centrale, n. 269/2024), bensì di una fattispecie in cui il pregiudizio si era consumato ben prima del 2019 ed era già noto all’amministrazione e alla procura. Lo stesso provvedimento di revoca, richiamando gli atti presupposti, ne dà conferma: il trasferimento dell’opera fissava al 27.04.2013 il termine ultimo di efficacia, e un appunto dirigenziale del 2017 attestava la non fattibilità dell’opera in continuità con la vecchia struttura.
Pesano inoltre la nota trasmessa alla Procura regionale nel marzo 2019, che dava conto delle criticità poi trasfuse nella revoca, e la nota del 2016 con cui si ammetteva che il progetto non era più realizzabile. Il dies a quo non può dunque che collocarsi al momento in cui la procura fu messa a conoscenza dei fatti, comunque anteriore all’invito a dedurre del novembre 2024. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ha collocato il dies a quo alla verificazione del fatto dannoso indipendentemente dalla conoscenza, rafforza tale conclusione. Il credito è pertanto irreparabilmente prescritto, con compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
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Nota della Redazione
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