Riduzione del danno erariale per bassa scolarizzazione e affidamento sui consulenti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 95 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del danno erariale il giudice contabile deve valutare l’apporto causale delle condotte degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ancorché non evocati in giudizio, in applicazione del principio di responsabilità plurisoggettiva. Assume rilievo, ai fini della riduzione della quota di danno posta a carico dell’amministratore, il contesto organizzativo dell’ente, la sua carenza di personale qualificato e il legittimo affidamento riposto dall’agente privo di specifica competenza professionale sull’apporto tecnico di consulenti esterni e degli organi collegiali. La colpa grave resta integrata dalla dissennata gestione della fase di pagamento, ma la sua gravità va graduata in relazione alla complessità della materia, all’inesperienza dell’agente e alle responsabilità concorrenti.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla deliberazione di Giunta con cui il Comune aveva approvato un’operazione di compensazione tra propri debiti tributari e crediti fiscali vantati da una società individuata, tramite l’attività di procacciamento di un intermediario, per il risanamento del bilancio dell’ente. Il Sindaco, in qualità anche di responsabile del servizio finanziario, aveva liquidato alla società la somma pattuita senza una preliminare verifica dell’esito della compensazione.

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l’amministratore per danno erariale, contestandogli condotte sprovvedute in una situazione di carenza professionale. La Sezione giurisdizionale regionale, accertata la colpa grave, ha accolto parzialmente la domanda e ridotto del 50% il danno imputato, valorizzando il difetto di personale qualificato e le condotte concorrenti di altri soggetti. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo l’insussistenza degli addebiti, l’assenza di prova e la mancata considerazione delle condotte altrui.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il primo motivo infondato, confermando la sussistenza della colpa grave. Il danno, osserva, è riconducibile alla dissennata gestione della fase del pagamento della fattura, effettuato senza attendere la conferma del buon esito della compensazione. L’operazione, di carattere complesso e tecnico, esigeva un rigoroso approfondimento istruttorio e una preventiva verifica dei parametri di riferimento, tanto più che la società prescelta non si palesava in alcun modo affidabile e non vi era stata alcuna ricerca fra più concorrenti.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene irrilevante il richiamo alle disposizioni che ammettevano la compensazione: la norma invocata richiedeva un apposito decreto di attuazione mai emanato e comunque la risoluzione applicabile recava ulteriori motivi ostativi. Nemmeno rileva la tesi del pagamento effettuato dopo i trenta giorni dalla presentazione dei modelli F24, poiché i versamenti sono stati tutti eseguiti senza attendere la conferma dell’esito. La sentenza penale di assoluzione è parimenti irrilevante, essendo fondata su una formula che non esclude la colpa erariale.

La Corte accoglie invece il profilo relativo alla quantificazione del danno. Non si può prescindere, rileva, dal fatto che la materia, per la sua elevata complessità e tecnicismo, era oggettivamente insidiosa e che l’agente, privo di specifica competenza, si era rivolto a consulenti esterni e a un segretario comunale che avevano avallato l’operazione. Assume rilievo la bassa scolarizzazione dell’appellante e la circostanza che l’operazione era finalizzata al risanamento del bilancio dell’ente.

Rilevano inoltre, ad avviso del Collegio, le condotte della Giunta comunale, dei consulenti esterni e del segretario comunale, che avevano preso parte al procedimento senza rilevarne le conseguenze negative. In assenza del potere di integrare il contraddittorio, escluso dal codice di giustizia contabile, le loro condotte non possono che riflettersi in una riduzione della quota posta a carico dell’appellante.

In parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte riduce ulteriormente la misura del danno, condannando l’appellante al pagamento di una somma minore in favore dell’ente, comprensiva di rivalutazione e interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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