Subconti degli agenti contabili e passaggio di consegne nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 91 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la regolarità della gestione non si esaurisce nell’assenza di ammanchi. La presentazione di un unico conto per più gestioni di riscossione, in assenza dei subconti prescritti dall’art. 192 R.D. n. 827/1924, determina una confusione tra gestioni che integra irregolarità sostanziale, e non meramente formale, del conto. Parimenti irregolare è il mancato riversamento delle somme alle scadenze fissate, in violazione dell’art. 191 R.D. n. 827/1924, nonchè l’assenza del verbale di passaggio di consegne prescritto dagli artt. 181 e 182 R.D. n. 827/1924. Ne deriva la non approvabilità del conto e la non ammissione a discarico dell’agente contabile. La relazione dell’organo di revisione ex art. 139, comma 2, c.g.c., se mancante, non è però riferibile all’agente ma all’Amministrazione.

Il Fatto

Il conto giudiziale oggetto di esame riguarda la gestione dei diritti di copia dell’Ufficio Tecnico di un Comune per il periodo 1° marzo/31 dicembre 2020, resa dal riscuotitore speciale formalmente incaricato. La relazione istruttoria aveva rilevato che l’attività gestoria era stata materialmente svolta da una dipendente dell’Ente, la quale aveva sottoscritto tutte le quietanze di riscossione senza redigere un autonomo conto. Emergevano inoltre l’assenza di un verbale di passaggio di consegne tra l’agente cessante e quello subentrante, la mancanza di riversamenti in Tesoreria entro i termini e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di revisione.

Il conto era stato rimesso all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. L’agente contabile e la dipendente, con distinte memorie, chiedevano la dichiarazione di regolarità sostanziale del conto e l’ammissione a discarico, sostenendo la natura meramente formale delle irregolarità e l’assenza di ammanchi. L’Amministrazione confermava che la dipendente aveva garantito la corretta rendicontazione sotto il controllo dell’agente di diritto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del giudizio di conto, che consiste nell’accertamento processuale della regolarità delle gestioni di chi ha maneggio di denaro pubblico. Il conto deve rendere i risultati della gestione in modo certo, chiaro e continuativo, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può diventare strumento per eludere l’obbligo di rendicontazione.

Sul primo profilo, la Corte qualifica la dipendente come subagente di fatto: essa era stata delegata alla riscossione, con maneggio di denaro e gestione di cassa. Trova quindi applicazione l’art. 192 R.D. n. 827/1924, che impone ai contabili secondari di rendere il conto giudiziale da unire a corredo di quello del contabile principale. Il Collegio ribadisce che la mancata redazione dei subconti non è irregolarità meramente formale quando il conto è riassuntivo di contabilità separate: la concentrazione della gestione secondaria in quella principale genera confusione e ostacola la ripartizione delle responsabilità. Sul punto richiama il proprio consolidato indirizzo (Sez. Veneto n. 190 e n. 204/2025).

Il secondo profilo riguarda il mancato riversamento delle somme, per quanto di esigua entità. La Corte richiama l’art. 191 R.D. n. 827/1924 e l’art. 76 del regolamento di contabilità dell’Ente, entrambi violati. La giacenza di cassa rimasta fuori dal dettaglio del conto conferma l’irregolarità della gestione e della rendicontazione.

Il terzo profilo è l’assenza del verbale di passaggio di consegne, prescritto dagli artt. 181 e 182 R.D. n. 827/1924. La sua funzione è perimetrare le gestioni di ciascun agente e consentire la corretta imputazione di ammanchi. La sua mancanza non può essere sostituita da riscontri di diversa natura e determina, secondo la giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Veneto n. 160/2024), una confusione di gestione tra agente cessante e subentrante. Nel caso concreto il mancato riversamento e la gestione di mera cassa rendono il rilievo ancora più evidente.

Non è invece riferibile all’agente, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. Nel complesso il conto non può essere approvato ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. e l’agente non è ammesso a discarico. Nulla si provvede sulle spese, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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