Compensazione indebito pensionistico su arretrati ammessa nei limiti del quinto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 530 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione impropria tra debito e credito derivanti dal medesimo rapporto di lavoro è ammissibile anche quando il credito opposto dall’ente previdenziale sia impignorabile, poiché il divieto di cui all’art. 1246 n. 3 cod. civ. opera soltanto per la compensazione propria. Sui crediti per arretrati pensionistici trova però applicazione la norma inderogabile dell’art. 69 della legge n. 153/1969, che fissa il limite di un quinto per la cedibilità, il sequestro e il pignoramento delle pensioni a carico dell’INPS per debiti da prestazioni indebitamente percepite. La ritenuta in compensazione è dunque legittima entro il quinto e illegittima per l’eccedenza, che va restituita.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico privilegiato di VI categoria, con decorrenza dal 2018, subentrato alla pensione ordinaria goduta dal 2006. L’INPS gli ha comunicato il recupero di un indebito pensionistico di rilevante importo, riferito ai maggiori ratei corrisposti dal collocamento in congedo fino al 2014, operando una compensazione su un arretrato di poco inferiore a cinquemila euro maturato tra l’1.11.2018 e il 31.01.2021.
Il ricorrente ha impugnato gli atti di recupero e chiesto la restituzione delle somme trattenute, invocando il limite di un quinto e il rispetto del trattamento minimo. L’INPS si è costituito sostenendo la diversità tra la compensazione sugli arretrati e la trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, per la quale soltanto opererebbe il limite.
La Motivazione della Corte
Il giudice disattende anzitutto l’istanza di riunione con altro giudizio pendente tra le stesse parti, reputando opportuna la trattazione disgiunta per la diversità, almeno parziale, della causa petendi.
Nel merito, il credito recuperato costituisce parte del maggior credito vantato dall’INPS per il presunto indebito, derivante dal subentro della pensione privilegiata a quella ordinaria. Il ricorrente deduce che il recupero è avvenuto mediante compensazione sugli arretrati dovuti dall’ente, in violazione del limite di un quinto posto per i crediti da prestazioni previdenziali.
La censura è accolta. La ritenuta è stata effettuata nella forma della “compensazione impropria”, poiché le partite di debito e credito traggono origine da un medesimo rapporto di lavoro. Per tale forma di compensazione la Cass. Sez. Lavoro n. 21646/2006 ha affermato l’inapplicabilità del divieto dell’art. 1246 n. 3 cod. civ., che riguarda la sola compensazione propria: il credito pensionistico è impignorabile, ma ciò non impedisce la compensazione impropria.
La compensazione è dunque ammissibile, ma resta soggetta alla norma inderogabile dell’art. 69 della legge n. 153/1969, secondo cui le pensioni a carico dell’INPS possono essere cedute, sequestrate e pignorate, per debiti derivanti da prestazioni indebitamente percepite, nei limiti di un quinto del loro ammontare. Il credito da arretrati, essendo parte del credito originario, ne segue le sorti.
Il dispositivo dichiara pertanto legittima la compensazione nei limiti di un quinto e dispone la restituzione dell’eccedenza. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la complessa natura della causa.
Nota della Redazione
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