Rito abbreviato, riqualificazione d’ufficio e prevedibilità dell’accusa (Cass. pen. Sez. I n. 27154 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato la preclusione alla modifica dell’imputazione posta dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. opera esclusivamente nei confronti del pubblico ministero e non incide sull’autonomo potere-dovere del giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche a seguito di iniziativa d’ufficio e nel giudizio di appello. Il combinato disposto degli artt. 521 e 597, comma 3, cod. proc. pen. va interpretato, in conformità all’art. 6 CEDU, nel senso che la modifica della qualificazione giuridica è consentita quando la diversa definizione sia sufficientemente prevedibile e alla difesa sia garantito l’esercizio dei propri diritti su tale punto. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si configura solo quando il fatto accertato presenti, rispetto a quello contestato, un rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio al diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assolto in primo grado dal GIP del Tribunale di Castrovillari, che aveva qualificato il fatto ai sensi dell’art. 424 cod. pen. La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha riqualificato i fatti come incendio di cui all’art. 423 cod. pen. e ha rideterminato la pena.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: nullità per riqualificazione nel corso del rito abbreviato; erronea valutazione della responsabilità e del concorso; errata qualificazione in luogo della fattispecie di cui all’art. 424 cod. pen.; diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen., che rende inapplicabili al rito abbreviato le disposizioni in tema di nuova contestazione. Da tale regola deriva l’impossibilità, per il pubblico ministero, di modificare l’imputazione su cui l’imputato ha fondato la richiesta di rito premiale, con la conseguenza che la nullità a regime intermedio colpisce la sentenza pronunciata in violazione di tale preclusione.

Il Collegio precisa però che il limite riguarda soltanto l’iniziativa della parte pubblica e non tocca l’autonomo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica. In tal senso richiama le Sezioni Unite n. 5788 del 18.04.2019, dep. 2020, Rv. 277706, le quali, nel giudizio abbreviato condizionato o con integrazione probatoria, ammettono la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti dell’art. 423 cod. proc. pen., chiarendo che tale disciplina non concerne il potere di riqualificazione del giudice.

Nel caso concreto la Corte territoriale, immutato il fatto storico, ha attribuito allo stesso la qualificazione già contenuta nell’imputazione originaria. La modifica era pertanto ampiamente prevedibile e il ricorrente ha avuto modo di interloquire, nei due gradi di merito e con l’impugnazione. La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, esclude la violazione del principio di correlazione quando l’imputato sia stato posto nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’accusa.

Quanto alla qualificazione, la Corte distingue le fattispecie in ragione dell’atteggiamento soggettivo: l’art. 449 cod. pen. ricorre quando l’incendio non è voluto; l’art. 423 cod. pen. quando sussiste la volontà di cagionare l’evento lesivo; l’art. 424 cod. pen. quando vi è solo la volontà di danneggiare con il fuoco. Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è tracciato secondo le Sezioni Unite n. 38343 del 24.04.2014, Rv. 261104: l’incendio appiccato di notte a veicoli in centro abitato, con concreto pericolo di esplosione e propagazione, integra il dolo eventuale.

Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche è dichiarato inammissibile, avendo la sentenza di appello colmato il dedotto difetto di motivazione. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Nota della Redazione

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