Inammissibile il ricorso per motivi reiterati e censure non dedotte in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 7785 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione il cui motivo si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, difettando della necessaria specificità. È altresì inammissibile la censura relativa all’omessa applicazione di un’attenuante quando la questione non sia stata previamente dedotta come motivo di appello. In tema di reato continuato, la motivazione in ordine agli aumenti di pena per i reati satellite può essere assolta riferendosi a macrogruppi omogenei di reati, con aumento minimo, purché sia rispettato il rapporto di proporzione e il limite dell’art. 81 cod. pen.

Il Fatto

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado limitatamente alla rideterminazione della pena, aveva confermato la penale responsabilità per i delitti di furto e tentato furto aggravati, commessi in concorso con altri.

Il ricorrente deduceva tre motivi: la mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la mancanza di motivazione in relazione all’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. e l’erronea applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. in punto di determinazione dell’aumento di pena per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso indeducibile, in quanto fondato sulla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Tali motivi sono da considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La medesima censura, nella parte in cui deduce l’omessa applicazione dell’attenuante speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen., è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità, perché non previamente dedotta come motivo di appello. Inoltre, le ragioni addotte risultano formulate in fatto e assertive: sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto gli aumenti di pena per la continuazione adeguatamente motivati. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., escludendo un cumulo materiale surrettizio.

Nel caso concreto, l’onere è stato assolto con riferimento a macrogruppi omogenei di reati, calibrati attraverso un canone di differenziazione per gruppi omogenei, con aumento minimo di pena. Tale modalità è stata ritenuta legittima in presenza di reati omogenei, non essendo possibile affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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