Riesame cautelare: perdita di efficacia solo per l’inosservanza dei termini (Cass. pen. Sez. V n. 27153 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari personali, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona con la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura la sola inosservanza dei termini prescritti per la decisione e per il deposito della motivazione, e non anche la mancata comunicazione dell’ordinanza alle parti. La notificazione dell’ordinanza decisoria si perfeziona, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., con la comunicazione da parte della cancelleria dell’avviso di deposito recante l’indicazione del dispositivo, senza necessità di allegazione del provvedimento. Non è previsto alcun obbligo motivazionale a sostegno del termine più lungo per la stesura della motivazione, essendo sufficiente l’indicazione di tale termine nel dispositivo. Il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria resta interno al provvedimento impugnato e non si estende alla rivalutazione delle circostanze di fatto.

Il Fatto

Con ordinanza del 12 gennaio 2026 il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata comunicazione dell’ordinanza alle parti, nonostante il deposito della motivazione fosse stato riservato in 45 giorni senza indicarne le ragioni; l’insussistenza dei gravi indizi del reato associativo; il difetto delle esigenze cautelari e l’omessa valutazione della censura sull’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il primo motivo. L’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. commina la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura solo nel caso di inosservanza del termine per il deposito della motivazione, termine che decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla deliberazione in camera di consiglio (Sez. II n. 38154 del 2025). Nessuna conseguenza è prevista per la mancata comunicazione alle parti.

Quanto alla notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., è sufficiente la comunicazione dell’avviso di deposito con l’indicazione del dispositivo, senza allegazione del provvedimento (Sez. I n. 34863 del 2022). La Corte aggiunge che non sussiste alcun obbligo motivazionale a sostegno del termine superiore ai trenta giorni: grava sul Tribunale solo l’onere di indicare tale maggior termine nel dispositivo (Sez. VI n. 11737 del 2024; Sez. I n. 11166 del 2016).

Il secondo motivo è infondato. Richiamate le Sezioni Unite n. 11 del 2000, la Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi si limita alla congruità delle argomentazioni rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, restando esclusa la revisione degli elementi fattuali (Sez. II n. 27866 del 2019). I gravi indizi di colpevolezza non coincidono con gli indizi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. V n. 7092 del 2025). Nel caso concreto il Tribunale ha illustrato plurimi elementi indiziari, fondati su intercettazioni e su un rapporto continuativo e fiduciario, da cui ha desunto la consapevole partecipazione dell’indagato all’associazione, coerentemente con il principio per cui è sufficiente una durevole comunanza di scopo (Sez. II n. 51714 del 2023).

Il terzo motivo è infondato. In tema di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, il fattore tempo non è da solo dirimente, ma va valutato insieme al contesto socio-ambientale e alla personalità del soggetto, non essendo sufficiente la mera rescissione del vincolo (Sez. III n. 16357 del 2021). Nel caso in esame il Tribunale ha valorizzato l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, la personalità dell’indagato e il possesso, al momento dell’esecuzione della misura, di elementi attestanti il proseguimento dell’attività illecita. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 128 c.p.p.

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