Rito lavoro dispositivo non letto in udienza cartolare e firma giudice anziano (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17690 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo all’esito dell’udienza cartolare a trattazione scritta — prevista per l’emergenza pandemica dall’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 — non determina alcuna nullità, poiché il legislatore ha adottato anche nel rito speciale lo schema camerale, sufficiente a garantire il contraddittorio con la comunicazione del dispositivo, senza lesione del diritto di difesa. La sottoscrizione della sentenza da parte del magistrato cessato dal servizio non è coercibile e può essere rifiutata; la norma dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. non ha natura eccezionale e l'”altro impedimento” è suscettibile di applicazione analogica, integrato anche dal collocamento a riposo. Non è nulla né inesistente la sentenza sottoscritta dal componente più anziano con l’annotazione di avere firmato in vece del presidente impedito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, aveva condannato una società al pagamento, in favore del lavoratore, degli emolumenti per lavoro straordinario, secondo la tariffa del quarto livello contrattuale, per determinati periodi e orari settimanali. Il giudice di secondo grado aveva escluso il superiore inquadramento reclamato e la prova del lavoro prestato durante le ferie.

La società propone ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza cartolare e per vizi di sottoscrizione e di costituzione del giudice; motivazione asseritamente apparente; omesso esame di fatti decisivi sull’orario di lavoro. Resiste il lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che la mancata lettura del dispositivo in esito all’udienza cartolare a trattazione scritta non produce nullità: il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale, con comunicazione successiva del provvedimento decisorio, e i termini per l’impugnazione decorrono dalla comunicazione telematica. Nessuna invalidità è prevista dal sottosistema emergenziale, né è vietata l’annotazione postuma degli atti nel fascicolo elettronico, come già affermato da Cass. n. 17857 del 2024.

Quanto alla data della deliberazione, essa risulta riportata in sentenza e coincide con la data dell’udienza, alla quale occorre fare riferimento anche per la partecipazione del Presidente poi posto in quiescenza. In tema di sottoscrizione, la Corte richiama Cass. n. 2326 del 2012: in caso di collocamento in pensione o cessazione dal servizio, la firma del magistrato non è coercibile e può essere rifiutata. All’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. non può riconoscersi natura eccezionale, essendo consentita l’applicazione analogica dell'”altro impedimento”.

Ne consegue che, ove il presidente del collegio cessi dal servizio o rifiuti gli adempimenti di competenza, non è nulla né inesistente la sentenza sottoscritta dal componente anziano, con annotazione di avere firmato in vece del presidente impedito, senza necessità di indicare la causa dell’impedimento. La motivazione dà atto del sopravvenuto impedimento nel rispetto dell’art. 132 cod. proc. civ., secondo Cass. n. 19323 del 2019. Nessuna violazione degli artt. 276, 156 e 161 cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. In caso di motivazione apparente, il ricorrente deve allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale, il come e il quando della discussione processuale e la decisività (Cass. n. 13578 del 2020). La motivazione apparente ricorre quando non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248 del 2020).

La Corte osserva che la motivazione è presente e chiara e che le censure investono aspetti valutativi, non l’omesso esame di un fatto storico. L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, richiede un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni (Cass. n. 2268 del 2022). Le doglianze mirano a una rivalutazione dei fatti, inammissibile secondo Sezioni Unite n. 34476 del 2021. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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