Proroga bingo illegittima senza gara e disapplicazione norma interna (TAR Lazio n. 4985 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica della concessione per la raccolta del bingo di sala, disposta unilateralmente dal legislatore nazionale senza l’esperimento di una nuova procedura selettiva, è illegittima per contrasto con l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, non rientrando nelle ipotesi di modifica postuma della concessione ivi consentite. L’accertata violazione del diritto eurounitario, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna confliggente, ai sensi dell’art. 4, n. 3, TUE. Ne consegue l’illegittimità derivata dell’atto amministrativo che della norma faccia pedissequa applicazione. L’annullamento non priva l’Amministrazione del potere di rideterminarsi, stabilendo un’indennità a carico degli esercenti, non determinata in modo rigido e forfetario ma parametrata ai fatturati conseguiti, in una logica di riequilibrio del rapporto.
Il Fatto
Le società ricorrenti, concessionarie del gioco del bingo, impugnavano la nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione dell’art. 1, comma 124, lett. a), legge n. 197/2022, aveva determinato gli importi e le scadenze per il versamento del canone concessorio dovuto per il periodo di proroga tecnica delle convenzioni, dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024. L’atto richiedeva un canone maggiorato del 15 per cento rispetto alle previsioni previgenti, da corrispondere in rate con scadenze differenziate per le annualità 2023 e 2024. Le ricorrenti contestavano l’illegittimità della determinazione, in via derivata rispetto alla norma primaria, per contrasto con i principi costituzionali e con il diritto eurounitario in materia di aggiudicazione delle concessioni. Nel corso del giudizio, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, subordinando il versamento ridotto del canone al rilascio di idonea garanzia, e successivamente disponeva la sospensione propria del processo, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. L’atto impugnato, ancorché di natura non discrezionale, incide in modo generalizzato e unilaterale sulla sfera giuridica dei concessionari, configurandosi come atto amministrativo generale adottato in costanza di rapporto concessorio, contestato non per profili meramente patrimoniali ma per l’esercizio della potestà amministrativa. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso incentrato sull’illegittimità derivata della nota per contrasto della norma primaria con l’ordinamento eurounitario. Richiamando i precedenti arresti della Sezione del dicembre 2025 e le pronunce del Consiglio di Stato nn. 7807, 7784 e 7787 del 2025, il Tribunale ha affermato che la proroga tecnica, anche nella versione introdotta dalla legge n. 197/2022, non sia riconducibile alle ipotesi per cui l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE autorizza la modifica postuma della concessione, rendendosi invece necessario l’esperimento di una nuova gara. La pronuncia della Corte di Giustizia del 20 marzo 2025, intervenuta sulle cause riunite da C-728/22 a C-730/22, ha definitivamente chiarito l’incompatibilità del sistema della proroga tecnica e del canone fissato per legge in modo rigido e forfetario.
In applicazione del principio di primazia del diritto eurounitario, con il conseguente obbligo di disapplicazione della legge nazionale anticomunitaria, il Tribunale ha dichiarato illegittima la proroga configurata dall’art. 1, comma 124, lett. a), legge n. 197/2022 e ha annullato la determinazione impugnata. Il Collegio ha precisato che l’annullamento non lascia il rapporto privo di regolazione: l’esercente che ha di fatto esercitato il gioco resta tenuto al versamento di un’indennità, non determinabile in modo astratto e forfetario, ma calibrata sulla valutazione bilanciata dell’utilità ritratta, misurata sui fatturati conseguiti, e dei sacrifici imposti all’operatore. La definizione dell’indennità spetterà all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, per il periodo considerato. Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della complessità della controversia e della sopravvenienza della pronuncia eurounitaria.
Nota della Redazione
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