Pensione privilegiata di reversibilità e parere negativo del CVCS superato dalla CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 24 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur obbligatorio e vincolante per l’amministrazione, non vincola il giudice contabile, che può accertare con consulenza tecnica d’ufficio la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la sua interdipendenza con la patologia che ha cagionato l’exitus. Ai fini della pensione privilegiata di reversibilità, il riconoscimento del nesso eziologico tra infermità e servizio e quello dell’interdipendenza con l’infermità letale costituiscono presupposti autonomi e distinti, accertabili dal giudice anche in difformità dal parere negativo dell’organo tecnico. L’eccezione di ne bis in idem rispetto a una sentenza del giudice amministrativo è inammissibile se la parte non produce la decisione integrale con l’attestazione di cancelleria che ne certifichi il passaggio in giudicato. Il giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali quando aderisce alle conclusioni del CTU metodologicamente e proceduralmente corrette.

Il Fatto

La ricorrente, erede del coniuge già dipendente della Polizia di Stato, impugna il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal marito — ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con segni di secondarietà cardiaca e sindrome ansioso depressiva mista — recependo il parere negativo del CVCS. Ella chiede inoltre il riconoscimento dell’interdipendenza tra l’ipertensione e la dissecazione aortica che ha cagionato l’exitus del congiunto, e la conseguente pensione privilegiata di reversibilità.

L’INPS eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei e chiede il rigetto. Il Ministero dell’Interno eccepisce il ne bis in idem, avendo la ricorrente impugnato il medesimo decreto davanti al TAR Sicilia, Sezione di Catania, che aveva respinto l’impugnativa. Il giudice, disposta CTU medico-legale, decide sul ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di ne bis in idem. Richiamando Cass., sez. VI, n. 16589/2021 e Cass., sez. II, n. 31641/2021, il giudice contabile rileva che chi invoca il giudicato esterno deve darne prova nelle forme di rito, producendo la decisione integrale e l’attestazione di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. Nel caso di specie manca in atti la sentenza del TAR Sicilia, Sezione di Catania, e difettano le rituali attestazioni di passaggio in giudicato. L’eccezione è dunque priva di pregio.

Nel merito, la Corte richiama il quesito formulato con l’ordinanza istruttoria n. 144/2023, che investiva il CML dell’accertamento sulla dipendenza da causa di servizio dell’ipertensione ai sensi degli artt. 64 e ss. d.P.R. n. 1092/1973 e sulla sua interdipendenza con l’infermità letale.

Il CTU conclude che le delicate e rischiose mansioni svolte dal de cuius hanno indotto una condizione di stress psico-fisico con conseguente insorgenza di picchi ipertensivi e di ipertensione arteriosa sistemica, scoperta solo in occasione del primo ricovero. L’ipertensione è ritenuta dipendente da causa di servizio e ha contribuito fattivamente al determinismo della prima e della seconda dissecazione aortica, risultata fatale. Il CML accerta pertanto l’interdipendenza tra le due infermità e l’ascrivibilità complessiva alla tab. A I ctg. + tab. A VIII ctg.

La Corte sottolinea che la bozza di parere è stata trasmessa alle parti con termine per le controdeduzioni, senza che le conclusioni siano state avversate in linea tecnica. Il giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali quando aderisce alle conclusioni del CTU, e non sussistono ragioni per discostarsi dall’elaborato per la sua correttezza metodologica e procedurale.

La Corte accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’ipertensione e la sua interdipendenza con l’infermità letale, con ascrizione complessiva indicata. Condanna l’INPS a corrispondere alla ricorrente il beneficio richiesto, nella misura da determinarsi in sede amministrativa, con decorrenza dal 13.04.2021, decurtazione di quanto percepito per titolo incompatibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio dell’assorbimento. Le spese sono integralmente compensate per la complessità tecnica dell’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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