La traccia della prova pratica concorsuale non è illegittima se l’ordine delle fasi è indifferente (TAR Lazio n. 10936 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La traccia della prova pratica di un concorso pubblico non è illegittima per il solo fatto di richiedere la redazione di una relazione sul lavoro “svolto” anziché “da svolgere”, quando l’ordine di espletamento delle fasi della prova sia ininfluente ai fini della valutazione e sia assicurata la par condicio tra i candidati. La previsione di una soglia minima di punteggio per il superamento delle prove, quale quella di 70/100, costituisce esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione, funzionale alle esigenze di buon andamento e di selezione dei migliori, e non è censurabile in punto di ragionevolezza o discriminatorietà in assenza di prova della sua irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente per la classe di concorso B017 (laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche) nella regione Toscana, impugnava gli atti che ne avevano determinato la non idoneità. Il candidato sosteneva che la traccia estratta per la prova pratica di laboratorio fosse erronea, poiché richiedeva la stesura di una relazione sul lavoro “svolto” e non “da svolgere”, inducendo in errore sull’anteriorità della relazione rispetto alla lavorazione del pezzo e risultando contraria ai criteri di cui all’allegato A al D.M. n. 205/2023.
In via subordinata, il ricorrente contestava la legittimità della soglia minima di 70/100 prevista dal bando, sostenendo di aver raggiunto la sufficienza come punteggio medio delle tre prove. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha escluso la fondatezza delle censure relative alla presunta contrarietà della traccia alle indicazioni del D.M. n. 205/2023. L’allegato A, nel prevedere una relazione “a corredo” della prova, non specifica che essa debba essere redatta obbligatoriamente dopo lo svolgimento della prova pratica, lasciando alla Commissione la libertà di organizzarsi in funzione dei mezzi e dei materiali disponibili.
Il Collegio ha ritenuto convincenti le spiegazioni dell’Amministrazione, secondo cui l’ordine di espletamento della relazione teorica e della lavorazione del pezzo sarebbe stato ininfluente sulle votazioni conseguite, essendo stati forniti a tutti i candidati i dati necessari, le informazioni procedurali e i parametri tecnici per svolgere integralmente entrambe le fasi, a prescindere dall’ordine prescelto. In tal modo è stato garantito un assoluto equilibrio e una piena omogeneità nello svolgimento della prova pratica, sicché le asserzioni del ricorrente circa una possibile votazione più alta in caso di inversione delle fasi sono state giudicate infondate e indimostrate.
Quanto alla soglia di 70/100, il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la fissazione di un punteggio minimo per l’idoneità rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione ed è espressione delle esigenze di buon andamento e di selezione dei migliori, in linea con i principi di cui all’art. 97 Cost. La soglia, applicata su base nazionale a tutti i concorrenti, garantisce la par condicio e non appare di per sé eccessivamente alta.
Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a contestare genericamente la soglia, senza allegare e provare in quali termini essa rendesse la prova eccessivamente gravosa o irragionevole rispetto ai parametri costituzionali invocati. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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