Fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. per la valutazione delle esigenze cautelari (TAR Puglia n. 13/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza di sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo, il Giudice Amministrativo, qualora ritenga che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio di merito, può disporre la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’adozione di tale misura implica una valutazione prognostica circa l’idoneità della trattazione nel merito a soddisfare l’interesse alla tutela immediata, senza che ciò comporti una pronuncia definitiva sulla fondatezza o meno delle censure dedotte. La scelta di non pronunciarsi sull’istanza cautelare e di fissare direttamente l’udienza di merito costituisce una modalità di definizione della fase incidentale che ne assorbe la finalità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la deliberazione del Consiglio Comunale di un Comune pugliese con cui era stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo tronco stradale, nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera di adozione della variante urbanistica finalizzata all’apposizione del vincolo espropriativo e la successiva nota recante l’elenco dei beni da espropriare con la previsione delle relative indennità ex art. 20 del D.P.R. n. 327/2001. La società, in particolare, deduceva che il provvedimento di approvazione del progetto non le era stato notificato. Nel giudizio cautelare si costituiva il Comune, contestando le ragioni avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha esaminato la domanda di sospensione presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Nella camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto che le esigenze di tutela della parte ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito. Ha pertanto fatto applicazione del disposto di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., che consente al giudice di disporre, in luogo della misura cautelare, la sollecita trattazione del ricorso nel merito, quando la situazione rappresentata possa trovare idonea composizione attraverso una rapida decisione definitiva della controversia.
Tale soluzione è stata adottata senza che emergessero elementi tali da richiedere un’interlocuzione immediata in sede cautelare, valorizzando l’esigenza di una definizione celere del giudizio che tenesse conto degli interessi delle parti. La fissazione dell’udienza pubblica di merito è stata conseguentemente disposta per il 18 novembre 2026.
La pronuncia si caratterizza, quindi, per non avere delibato il fumus boni iuris né il periculum in mora, limitandosi a individuare nella trattazione di merito lo strumento processuale più idoneo a garantire una tutela effettiva alla parte ricorrente. La compensazione delle spese della fase cautelare conclude la decisione, che non contiene una statuizione nel merito della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.