Rivalutazione contributiva amianto prescrittibile ma dies a quo dalla conoscenza dell’esposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10225 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva contemplato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è assoggettato a prescrizione decennale, costituendo un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione, ancorato al fatto dell’esposizione oltre soglia ad amianto. Il termine prescrizionale non decorre automaticamente dalla data del pensionamento, ma dal momento in cui l’interessato ha avuto o poteva avere conoscenza della propria esposizione qualificata durante le lavorazioni. La consapevolezza o la conoscibilità costituiscono presupposti imprescindibili della fattispecie e devono essere positivamente e puntualmente accertate dal giudice di merito, non potendosi desumere da mere inferenze automatiche.
Il Fatto
Il lavoratore aveva proposto domanda di rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto patita durante l’attività svolta presso uno stabilimento industriale, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Potenza, in riforma, l’aveva respinta per intervenuta prescrizione, individuando il dies a quo nella data del pensionamento, risalente al gennaio 2001, e rilevando che il lavoratore non aveva allegato né dimostrato una consapevolezza dell’esposizione acquisita in epoca successiva.
Il lavoratore ha quindi impugnato per cassazione la sentenza d’appello con quattro motivi, contestando la prescrittibilità del diritto e, in via subordinata, la decorrenza del termine dalla data del pensionamento. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logica il primo motivo, che nega in radice la prescrittibilità del diritto. La censura è infondata. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il beneficio si atteggia come diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, sorgendo in conseguenza del fatto dell’esposizione ad amianto e determinando una maggiorazione pensionistica di natura risarcitoria. La prescrittibilità è stata affermata anche per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, non vertendosi in tema di ricalcolo della prestazione ma di un beneficio dotato di specifica individualità.
Accertata la prescrittibilità, la Corte passa all’esame congiunto del secondo, terzo e quarto motivo, concernenti il dies a quo, e li ritiene fondati. La ratio decidendi della sentenza impugnata si incentrava sull’esclusivo rilievo che il termine dovesse essere necessariamente ricollegato alla data del pensionamento, in difetto di elementi attestanti una diversa consapevolezza.
Tale statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati. La Corte ribadisce che la prescrizione decennale decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935). La consapevolezza o la conoscibilità si palesano indispensabili per individuare il termine di decorrenza e devono essere positivamente e puntualmente accertate (Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779).
La Corte territoriale ha invece identificato recisamente il dies a quo nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa. Come traspare dall’avverbio “necessariamente”, la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza che costituisce presupposto imprescindibile della fattispecie (Cass., sez. VI-L, 14 dicembre 2022, n. 36561; Cass., sez. VI-L, 9 dicembre 2022, n. 36102).
Il ricorso è dunque accolto quanto al secondo, terzo e quarto motivo; il primo è respinto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che rinnoverà l’esame in conformità ai principi ribaditi e provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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