Correzione di errore materiale: pubblicata minuta non firmata al posto della sentenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 17643 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale della sentenza ricorre quando una svista determina il divario tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, ovvero la difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione meramente formale dello stesso. Integra tale vizio la pubblicazione di una minuta non firmata dal Presidente e recante annotazioni di modifiche, documento destinato al relatore e non alla pubblicazione, in luogo della sentenza-documento definitiva. In tale ipotesi, non ravvisandosi alcun vizio nella formazione della volontà decisionale del Collegio, il provvedimento deve essere corretto ai sensi della disciplina sull’errore materiale, con la sostituzione della decisione erroneamente pubblicata con quella effettivamente adottata.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, aveva adottato all’udienza del 10 febbraio 2026 una sentenza sui ricorsi proposti da quattro imputati avverso una decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria. In seguito alla deliberazione, tuttavia, nella procedura di deposito era stata pubblicata una minuta priva della firma del Presidente e recante annotazioni di modifiche da apportare, trattandosi di una bozza destinata al relatore e non alla pubblicazione. L’errore non era stato rilevato nella fase di pubblicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha evidenziato che, per un errore materiale, non era stata pubblicata la sentenza numero di raccolta generale 12640/2026, bensì una minuta non corrispondente al documento da pubblicare nella sua stesura definitiva. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 16102 del 2002, la Corte ha precisato che l’errore materiale rappresenta il frutto di una svista da cui deriva il divario tra la volontà del giudice e la mera rappresentazione grafica della stessa, ovvero la difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione meramente formale dello stesso.
Nel caso di specie, ha osservato la Corte, non ricorre alcun vizio nella formazione della volontà decisionale del Collegio, quanto piuttosto una mera svista correlata alla pubblicazione di una bozza di sentenza. La decisione adottata all’udienza del 10 febbraio 2026 risultava, pertanto, affetta da errore materiale, con la conseguente necessità di procedere alla sua correzione, disponendo che la sentenza dovesse intendersi sostituita dalla sentenza-documento allegata all’ordinanza.
Il Collegio ha, quindi, disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 12640/2026, data di pubblicazione 3 aprile 2026, nel senso che detta sentenza deve intendersi sostituita dalla sentenza-documento allegata alla presente ordinanza, con mandato alla Cancelleria per l’annotazione della correzione e l’allegazione della copia della sentenza emendata all’originale dell’atto depositato.
Nota della Redazione
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