Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 52 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che resta riservato ai consegnatari con debito di custodia. Questi ultimi sono incaricati di gestire un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock, con obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Il criterio distintivo è qualitativo e quantitativo: se la giacenza presso il singolo ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, si configura una vera gestione contabile e sorge l’obbligo di rendicontazione. In difetto, residuano i soli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Con la relazione istruttoria il magistrato aveva escluso la sussistenza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, deferendo la questione al Collegio.

Il conto era stato trasmesso all’Amministrazione con ampio ritardo e depositato in Sezione successivamente. Il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto non risultava qualificabile come vero conto giudiziale, perché privo della relazione dell’Organo di controllo interno e, soprattutto, perché riferito a beni destinati al normale uso degli uffici. L’agente contabile, con memoria, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Nella stessa direzione l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, mentre gli artt. 11 e 23 impongono la resa del conto ai consegnatari con debito di custodia.

Sul piano dell’art. 93 del T.U.E.L., la Corte osserva che il tessuto letterale è ampio, riferendosi alla “gestione” e ai “beni” degli enti locali senza distinzione. Ciò nonostante, la giurisprudenza consolidata richiamata — Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014 — conferma che solo i consegnatari con debito di custodia sono tenuti al conto giudiziale.

La distinzione è ricostruita in termini funzionali. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione presso ciascuna articolazione funzionale, comprendendo la sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte destinate all’uso immediato. La Corte precisa che, ove la giacenza ecceda per qualità o quantità la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e integra una gestione contabile, con conseguente obbligo di conto.

Nel caso concreto i beni elencati erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Grava quindi sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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