Presunzione cautelare speciale e decorso del tempo: la conferma della Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19903 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen. Tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità, prova che non può essere desunta dal solo fattore costituito dal decorso del tempo. La gravità degli addebiti, confermata da una doppia condanna di merito, rende sterile ogni argomentazione difensiva volta a ottenere una misura meno afflittiva in assenza di elementi di concreta novità.

Il Fatto

Il ricorrente, raggiunto da una doppia condanna di merito per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, commessi per agevolare cosche di ‘ndrangheta, e per riciclaggio, si trovava in regime di custodia cautelare in carcere. La Corte di appello di Venezia aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il Tribunale di Venezia, in sede cautelare, rigettava l’appello avverso tale decisione, rilevando l’assenza di elementi di novità rispetto alle precedenti pronunce e valorizzando la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione Penale, nel rigettare il ricorso, ha inteso dare continuità al principio di diritto secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen..

La Corte ha chiarito che tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità. La prova contraria, tuttavia, non può essere desunta dal solo fattore costituito dal decorso del tempo.

Nel caso di specie, le condanne intervenute nei due gradi di merito avevano attestato il ruolo del ricorrente, definito “essenziale per il perseguimento delle finalità criminali ‘ndranghetistiche”. Il Tribunale ha correttamente escluso che la riduzione della pena inflitta in appello o la porzione di pena già espiata potessero costituire elementi di concreta novità. Ferma restando l’impossibilità di saggiare le diverse determinazioni inerenti a differenti posizioni processuali, le condanne non avevano marginalizzato il ruolo dell’imputato ma ne avevano solo limitato la portata rispetto a quella del fratello.

La valutazione della gravità degli addebiti, in relazione alla presunzione legale, rimane decisiva e rende sterile ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione all’adeguatezza della misura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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