Revoca obbligatoria della sospensione condizionale per reato commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 38515 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sopravvenga condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello già beneficiato. La clausola di riserva del primo comma dell’art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., non attribuisce rilievo al fatto che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni resti entro il limite dei due anni previsto dall’art. 163 cod. pen. La valutazione di meritevolezza per la reiterazione del beneficio compete, infatti, al solo giudice della cognizione, non al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha chiesto la revoca della sospensione condizionale concessa a un condannato con sentenza della Corte di appello, divenuta irrevocabile nell’ottobre 2023, in relazione a una pena di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 533,00 di multa. La richiesta si fondava sull’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., per avere il condannato riportato, nel quinquennio successivo all’irrevocabilità, una ulteriore condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello già beneficiato.
La Corte di appello ha rigettato l’istanza, esaminando solo il diverso presupposto dell’art. 168, primo comma n. 2), cod. pen. e rilevando che la pena sospesa, sommata a quella inflitta con la successiva sentenza di applicazione pena, non supera i limiti dell’art. 163 cod. pen. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il giudice di merito ha respinto la richiesta di revoca sul presupposto che la pena condizionalmente sospesa, cumulata con quella inflitta con la successiva condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., non superasse il limite di due anni previsto dall’art. 163 cod. pen. Tale argomento non è pertinente al presupposto effettivamente invocato.
Il reato oggetto della seconda condanna è stato commesso quando non era ancora spirato il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio. In questa situazione opera il principio consolidato secondo cui la revoca è doverosa quando, entro i termini dell’art. 163 cod. pen., sopravvenga condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per cui il beneficio era stato accordato, anche se il cumulo delle pene inflitte rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura.
La ragione risiede nella clausola di riserva del primo comma dell’art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen. Tale riserva va interpretata nel senso che, in caso di nuova condanna, la revoca è sempre disposta, tranne che il giudice di cognizione — unico legittimato alla valutazione di meritevolezza — ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata alla precedente, resti entro il limite dei due anni. Tale valutazione non spetta al giudice dell’esecuzione.
La Corte richiama a sostegno il proprio orientamento (Sez. I n. 11612 del 25.02.2021; Sez. I n. 36205 del 2023; Sez. I n. 24639 del 27.05.2015; Sez. I n. 8465 del 27.01.2009) e, in accoglimento del motivo, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio, nel quale si valuti la fondatezza della richiesta alla luce dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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