Concorso nella detenzione di stupefacenti e disponibilità indiretta della sostanza (Cass. pen. Sez. VI n. 34507 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la comune compartecipazione dei concorrenti ad entrambi i momenti di detenzione, ricondotti a una egida unitaria, dà contenuto a una condotta partecipativa che integra il concorso nel reato. La detenzione, infatti, ben può essere realizzata per il tramite di una disponibilità indiretta dello stupefacente e si protrae oltre l’applicazione di una misura precautelare a carico di uno dei concorrenti. Ne consegue che è escluso a monte il reato di favoreggiamento personale, poiché chi tenta di disfarsi della sostanza per eludere la propria responsabilità non opera a protezione del coindagato, ma per sottrarre alla propria posizione il rinvenimento della droga detenuta in comune. Le valutazioni di merito che ricostruiscono tale compartecipazione non incorrono in vizio di manifesta illogicità.
Il Fatto
La difesa di un imputato impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con il fratello. La condanna riguardava la droga rinvenuta presso l’abitazione comune dei due fratelli e quella trovata nella immediata disponibilità del congiunto in esito a un controllo stradale.
Con un primo motivo si contesta la qualificazione della condotta, sostenendo che gli atti compiuti dal ricorrente fossero diretti solo a favorire il fratello, già arrestato, con possibile configurabilità del favoreggiamento anziché del concorso. Con un secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, per avere i giudici irrogato ai due imputati la medesima pena malgrado la detenzione ascritta al ricorrente riguardasse solo la sostanza dell’appartamento e non anche quella del controllo stradale.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta unitariamente le censure, muovendo dal secondo motivo, che prospetta profili di illogicità in punto di pena. Rileva anzitutto che l’imputazione, sul piano letterale, distingueva la posizione del ricorrente da quella del fratello: al primo la comune disponibilità della sostanza dell’abitazione, al secondo quella trovata nella sua immediata disponibilità su strada. Già in primo grado, però, il giudizio di responsabilità si era fondato sull’indistinta riferibilità della sostanza a entrambi, compresa quella del controllo stradale.
Questa conclusione non era mai stata attinta dalla difesa nella sua possibile legittimità processuale, pure astrattamente idonea a dare corpo a una nullità a regime intermedio ex art. 522 cod. proc. pen., mai sollevata, né nella sua linearità logica rispetto alle emergenze acquisite. L’appello, come il ricorso, contestava la responsabilità solo guardando alle condotte tenute in occasione della perquisizione domestica, trascurando di criticare l’attribuzione al ricorrente anche della droga rinvenuta nella materiale detenzione del fratello.
Questo quadro muove dall’incontroversa compartecipazione del ricorrente ai traffici illeciti, compresi quelli legati alla sostanza trovata fuori dal domicilio comune. Ne deriva, in radice, il depotenziamento del motivo sulla pena, poiché non consente di riscontrare la dedotta manifesta illogicità del motivare, legata a una differenza di posizione tra i concorrenti in realtà esclusa dalle due sentenze di merito.
Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte giudica inconferente il riferimento alla ritenuta cessazione della permanenza della detenzione per effetto dell’arresto del fratello: la detenzione, ben potendo essere realizzata mediante una disponibilità indiretta, si protraeva oltre l’applicazione della misura precautelare. La comune compartecipazione dei due fratelli a entrambi i momenti di detenzione dà contenuto a una condotta partecipativa che, con percorso logico lineare e completo, esclude a monte la qualificazione in termini di favoreggiamento.
Il tentativo di disfarsi della sostanza, più che proteggere il fratello di cui il ricorrente ignorava l’avvenuto arresto, era diretto a eludere la propria responsabilità per la presenza della droga nell’abitazione. Coabitazione, legame parentale, prontezza nell’atto di dismissione e presenza del necessario per commercializzare la sostanza danno conto della concorrente e consapevole detenzione dell’intera sostanza sequestrata, secondo valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Segue la reiezione del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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