Il servizio 2013 resta sterilizzato ai fini stipendiali sino al recupero contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16378 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale docente e ATA della scuola, l’art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, come prorogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 122/2013, sterilizza l’annualità di servizio 2013 ai fini economici, escludendo che essa possa essere fatta valere per l’inserimento nelle fasce stipendiali nel periodo successivo al blocco, senza porre alcun limite temporale alla sterilizzazione. Tale effetto permane sino a quando il recupero non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse finanziarie. La “non utilità” dell’anno 2013 resta, invece, limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici dell’anzianità, che continuano a prodursi per gli altri istituti del rapporto di impiego.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti del comparto scuola (personale ATA e docenti) al riconoscimento a fini giuridici dell’anno di servizio 2013, disponendo la ricostruzione della carriera e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze stipendiali da accertarsi in separato giudizio. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il blocco degli effetti economici operato dall’art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010 concernesse solo il trattamento retributivo spettante nel periodo interessato, senza incidere sulla possibilità di far valere l’anzianità ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali una volta cessato il blocco. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando le argomentazioni di pronunce omologhe (Cass., Sez. L, n. 13618/2025, n. 13619/2025 e n. 20238/2025). Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010 esclude l’utilità degli anni 2010-2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza prevedere un limite temporale alla sterilizzazione. Unico meccanismo di recupero è quello delineato dall’art. 8, comma 14, d.l. n. 78/2010, che rinvia alla contrattazione collettiva, la quale è intervenuta soltanto per le annualità 2011 e 2012 con i CCNL del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014.
La decisione si fonda sulla distinzione tra progressioni di carriera in senso proprio, per le quali il legislatore ha previsto il differimento degli effetti economici, e avanzamenti automatici per fasce stipendiali legate all’anzianità di servizio, per i quali ha disposto la definitiva sterilizzazione delle annualità. La diversità di disciplina trova giustificazione nella natura delle progressioni, che negli altri comparti presuppongono procedure selettive o concorsuali, mentre nel comparto scuola le fasce stipendiali producono effetti solo sul piano economico.
La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 310/2013, secondo cui il meccanismo di progressione economica continua a decorrere, sia pure articolato in un arco temporale maggiore, a seguito dell’esclusione del periodo di blocco. La sterilizzazione si proietta nel tempo per il modo di operare del sistema, ma la misura conserva il suo carattere temporaneo ed eccezionale perché interessa solo le annualità indicate. In difetto di intervento della contrattazione collettiva, il pregiudizio economico resta limitato all’annualità sterilizzata, ora soltanto il 2013.
La “non utilità” dell’anno 2013 è stata, tuttavia, limitata ai soli effetti economici, non estendendosi a quelli giuridici dell’anzianità, che rilevano per istituti quali la mobilità, le selezioni interne e la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. La Corte ha precisato che l’annualità concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando escluso che se ne debba tener conto per le fasce stipendiali fino a quando il recupero non sia previsto dalla contrattazione collettiva. La pronuncia ha rimeditato in parte l’orientamento espresso da Cass. n. 16133/2024, limitatamente al punto in cui aveva ritenuto l’annualità utilizzabile anche in difetto di espressa previsione contrattuale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.