Rottamazione quater e sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (Cass. civ. Sez. V n. 13554 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso del debitore alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui all’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) comporta, per effetto dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e del venir meno di un concreto interesse alla decisione di merito, la sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. La declaratoria di inammissibilità non preclude la compensazione delle spese di lite, poiché la condanna del ricorrente che abbia scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio dell’istituto. Non è dovuto il contributo unificato in misura pari a quello del ricorso, giacché il meccanismo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella derivante da eventi sopravvenuti.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una associazione professionale per il mancato pagamento della tassa automobilistica addizionale erariale relativa all’anno 2015, oltre sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente per la mancata notifica dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate sul rilievo che l’avviso di accertamento era stato notificato e che la nullità della notifica per mezzo di operatore postale privato risultava sanata per raggiungimento dello scopo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi; nelle more ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere con documentazione attestante l’accesso alla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sorte del giudizio di legittimità quando il ricorrente abbia aderito alla rottamazione quater. La norma di riferimento è l’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, che impone al debitore di indicare nella dichiarazione le pendenze giudiziali e di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi, con estinzione subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della prova dei pagamenti.
La Corte osserva che tale disciplina rende tipica una fattispecie di estinzione del giudizio, ma non esclude l’operatività degli ordinari istituti processuali. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano elementi univoci del venir meno, in capo al ricorrente, di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione di merito, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato, richiamato con Cass. n. 15722/2023 e, tra le più recenti, Cass. n. 36220/2023, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 4304/2024 e Cass. n. 5011/2024: la dichiarazione di adesione alla definizione reca l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, sicché la Corte può dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso qualora il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono.
Nel caso concreto la documentazione depositata dimostra l’accesso effettivo alla procedura definitoria, con adesione dell’Agenzia delle Entrate e versamento delle prime tre rate, e l’istanza di cessazione proviene dalla stessa ricorrente, cui ha aderito l’Amministrazione finanziaria in sede di discussione. Quanto alle spese, la Corte esclude la condanna, poiché contrasterebbe con la ratio premiale dell’istituto, e rileva che la controricorrente ha aderito alla richiesta di estinzione e di compensazione.
Infine, il Collegio esclude il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando Cass. n. 1950/2023: la finalità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è di scoraggiare le impugnazioni dilatorie, sicché il meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria e non per quella che origini da eventi sopravvenuti.
Nota della Redazione
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