Rottamazione quater e inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18533 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, implicante l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio di cassazione e la conseguente inammissibilità del ricorso, non risultando compatibile con il giudizio di legittimità la sospensione dei processi prevista dal medesimo primo periodo della disposizione. L’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. è tuttavia subordinata, dal secondo periodo della stessa norma, all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nel giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In difetto di tale documentazione, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le spese possono essere compensate in ragione della sopravvenienza normativa, e non è dovuto il contributo unificato ulteriore, escluso per le ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Il Fatto

Una società cooperativa in liquidazione aveva proposto opposizione avverso un verbale unico di accertamento emesso dall’INPS per omesso versamento contributivo relativo al periodo da settembre 2010 a gennaio 2013. La pretesa dell’Istituto si fondava sulla determinazione dell’imponibile contributivo minimale in applicazione del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo, individuato nel CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Unci-Confsal.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 452/2019, aveva confermato il rigetto di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, con presa in carico da parte dell’Agenzia delle Entrate e avvio del pagamento delle rate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’istanza di definizione agevolata, cosiddetta rottamazione-quater, ha avuto ad oggetto due titoli iscritti a ruolo, tra cui l’avviso di addebito di importo più consistente, e che il contribuente ha avviato il pagamento delle prime mensilità. Il piano di rateizzazione prevede l’estinzione del debito entro il 30.11.2027.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore qualora sia ricorrente, ovvero per estinzione ex lege qualora sia resistente o intimato, ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere ove risulti, al momento della decisione, l’integrale pagamento del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018).

Tale soluzione, già affermata in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017 (così Cass. n. 11540 del 2019), non è tuttavia riproducibile nel caso concreto. Il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022 prevede l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ma il successivo periodo subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. Nel caso di specie ciò non risulta: dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge anzi che il debito sarà estinto solo nel 2027.

Il Collegio osserva poi che la previsione del primo periodo del comma 236, secondo cui nelle more del pagamento i processi sono sospesi dal giudice, non è compatibile con il giudizio di cassazione. Deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare anche al giudizio determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso (così Cass. Sez. Un. n. 28182 del 2020, nonché Cass. n. 36849 del 2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023; ord. n. 32688/2024).

In linea con tale orientamento la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte prescelto una modalità definitoria alternativa in ambito amministrativo che, in mancanza di opposizione dell’agenzia resistente, giova al controricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione della sopravvenienza normativa rispetto alla data di instaurazione del giudizio. Infine, poiché la disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, si esclude l’applicabilità del meccanismo sanzionatorio alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 28182 del 2020), non ravvisandosi i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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