Cessione ramo d’azienda decadenza inapplicabile ai trasferimenti ante legge 183/2010 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18532 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza introdotto dall’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010 per l’impugnazione della cessione del contratto di lavoro non si applica alle fattispecie perfezionatesi prima dell’entrata in vigore della legge. La locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento” non individua il fatto generatore della decadenza, ma il dies a quo del termine, e opera insieme come disposizione di diritto intertemporale. L’art. 252 disp. att. c.c. consente di estendere la nuova disciplina alle situazioni in corso, ma richiede che il termine sia ancorato all’entrata in vigore della modifica e che in precedenza non fosse prevista alcuna decadenza né una disciplina transitoria. Ne consegue che il momento traslativo rileva solo se si è verificato sotto la vigenza della nuova legge.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società avevano contestato davanti al giudice del lavoro la cessione del ramo d’azienda relativo a un supermercato, chiedendo il ripristino dei rapporti di lavoro con la cedente e la condanna al pagamento degli stipendi. Il Tribunale di Napoli Nord, riuniti i ricorsi, aveva respinto l’eccezione di decadenza e, nel merito, rigettato le domande.
La Corte d’Appello di Napoli, decidendo sull’appello principale dei lavoratori e su quello incidentale delle società, aveva accolto quest’ultimo e dichiarato inammissibili i ricorsi di primo grado per intervenuta decadenza, discostandosi dall’orientamento della Cassazione sull’inapplicabilità del termine alle fattispecie anteriori alla legge del 2010. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la società incorporante la cedente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ambito temporale di applicazione del termine di decadenza previsto dall’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010, differito al 31.12.2011 dalla proroga disposta dall’art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011. I ricorrenti censurano la sentenza per aver applicato la decadenza a una cessione avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama le motivazioni di Cass. n. 6649/2020, alle quali dichiara di dare continuità, insieme alle successive conformi (Cass. n. 18954/2020, n. 20240/2020, n. 23526/2021, n. 12893/2023, n. 12898/2023, n. 19173/2023, n. 20407/2023, n. 14039/2024).
Il percorso muove dall’art. 252 disp. att. c.c., espressione del bilanciamento tra l’esigenza di efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore e la tutela dell’interesse del privato a non vedersi addebitare un comportamento inerte non imputabile. La nuova disciplina si applica alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine è fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica. L’applicazione di tali principi postula due condizioni: che in precedenza non fosse previsto alcun termine di decadenza per la fattispecie e che la fase transitoria non fosse disciplinata.
La Corte ricostruisce quindi il testo dell’art. 32, comma 4, con interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento”. Il legislatore non si è limitato a individuare la tipologia contrattuale sottoposta a decadenza: indicando il termine da cui farla decorrere, ha limitato il campo di applicazione temporale della norma alle cessioni in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva all’entrata in vigore della legge. La precisazione assume una bivalenza esegetica: è elemento cronologico e insieme espressione di diritto intertemporale, restringendo l’operatività dell’art. 252 disp. att. c.c.
Significativo, per la Corte, è il riferimento al concetto di “trasferimento” e non, ad esempio, alla comunicazione preventiva ai lavoratori. È il momento traslativo ad assumere decisività per la decorrenza del termine e, quindi, a dover avvenire sotto la vigenza della nuova legge. Si è pertanto affermato che alle cessioni di contratti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010, non si applica la decadenza (v. anche Cass. n. 966 del 2021).
In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata, assorbiti gli altri motivi, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi richiamati e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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