Rudere privo di copertura: escluso il restauro conservativo (TAR Campania n. 1624 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione della copertura di un manufatto ridotto allo stato di rudere, privo di copertura e di strutture orizzontali, non integra gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, poiché tali interventi presuppongono l’esistenza di un organismo edilizio da conservare e non di un semplice rudere. In difetto di elementi idonei ad accertare le originarie dimensioni e caratteristiche del manufatto, l’intervento va qualificato come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. Ne consegue la legittimità del parere sfavorevole della Soprintendenza e del diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, non applicandosi l’esonero di cui al punto A.29 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, non essendo il crollo conseguente a calamità naturali o catastrofi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un piccolo fabbricato rurale sito nel Comune di Positano, località Nocelle, in stato di abbandono e privo di copertura, ha dapprima eseguito lavori di ripristino della volta di copertura, poi sospesi con ordinanza comunale n. 23 del 14 aprile 2022, e ha quindi presentato SCIA di ripristino.
Con istanza del 30 ottobre 2023 ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica per un intervento qualificato come restauro conservativo e filologico della copertura. La Soprintendenza ha espresso parere negativo con atto n. 12537-P del 21 maggio 2024, rilevando che il manufatto era in parte diruto e che l’intervento consisteva nella ricostruzione di un manufatto in parte già crollato. Il Comune ha respinto l’istanza con atto n. 13268 del 12 settembre 2024. La ricorrente ha impugnato il parere e il diniego davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in assenza di graduazione dei motivi, ha scelto l’ordine di trattazione secondo la consistenza oggettiva dei vizi, esaminando per primo il secondo motivo, con cui si contestava alla Soprintendenza di aver fondato il parere su valutazioni urbanistiche esorbitanti dalla propria competenza.
La doglianza è stata respinta. Le disposizioni della L.R. Campania n. 35/1987 hanno natura di prescrizioni paesaggistiche e il PUT dell’area sorrentino-amalfitana formula direttive vincolanti. In presenza di un vincolo puntuale, è lo stesso legislatore a compiere la valutazione dell’interesse paesaggistico, senza residuare spazio per la discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione. La Soprintendenza può quindi esprimere parere contrario per un intervento incompatibile con le previsioni del piano, che in zona di tutela dell’ambiente naturale di primo grado non consente simili lavori.
Nel merito del primo motivo, il Collegio ha richiamato la distinzione tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia: il primo conserva l’organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali; la seconda introduce un quid novi rispetto all’assetto precedente. Nei casi di rudere la giurisprudenza è rigorosa: la ricostruzione su ruderi o su edificio già demolito costituisce nuova opera.
Il Collegio ha ritenuto coerente l’inquadramento della Soprintendenza. Il compendio immobiliare presentava le caratteristiche del mero rudere, privo di copertura. Dalla relazione tecnica allegata alla SCIA emergeva che la copertura era crollata da alcuni anni e non risultava possibile desumere la consistenza originaria da foto scattate successivamente al crollo. Difettava dunque ogni indicazione sull’altezza del manufatto e sulla sua copertura, con oggettiva impossibilità di verificare le originarie dimensioni.
Non è stato accolto il richiamo a precedenti del medesimo TAR, riferiti a vicende non sovrapponibili, in cui le volte risultavano presenti o crollate solo in parte. È stata infine esclusa l’applicabilità del punto A.29 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, non essendo il crollo conseguente a calamità naturali, e ogni contrasto con la disciplina PNRR in materia di architettura rurale, che non incide sull’assentibilità dei lavori. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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