Esclusione dalle GPS e risarcimento danni senza colpa amministrativa (TAR Lazio n. 13697 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo, l’accertata illegittimità dell’atto costituisce solo un indice presuntivo della colpa dell’amministrazione, superabile mediante la dimostrazione dell’errore scusabile. La presunzione di colpa opera solo in presenza di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesare negligenza o imperizia, ovvero quando l’amministrazione abbia agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede. L’incertezza normativa e la complessità della situazione di fatto integrano le ipotesi tipiche di errore scusabile, idoneo a escludere la configurabilità della responsabilità aquiliana dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva impugnato il decreto con cui era stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso A045 e A047. Con sentenza passata in giudicato, il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’esclusione, disponendo l’inserimento con riserva. Tuttavia, l’amministrazione aveva già conferito gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22, sicché la ricorrente aveva ottenuto solo supplenze brevi su altra classe di concorso per complessivi quattro mesi e diciannove giorni.
La docente ha quindi convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e del danno giuridico da mancato punteggio, assumendo che, se non fosse stata illegittimamente esclusa, avrebbe conseguito la supplenza annuale sulla classe A047 con una retribuzione maggiore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non configurabile la colpa dell’amministrazione nell’adozione del provvedimento di esclusione. Richiamata la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2021 sulla responsabilità aquiliana dell’amministrazione, il Collegio ha precisato che l’illegittimità dell’atto costituisce solo una presunzione semplice di colpa, che può essere superata dimostrando l’esistenza di un errore scusabile.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza della colpa dell’amministrazione, ravvisando un quadro normativo di non lineare intellegibilità. La materia del riconoscimento dei titoli esteri e la questione dell’iscrizione con riserva nelle GPS erano caratterizzate da una pluralità di previsioni normative di difficile coordinamento, tra cui l’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, il decreto ministeriale n. 51 del 2021 e il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021.
Ulteriore indice dell’incertezza interpretativa è stato individuato nella stessa sentenza di annullamento, che aveva riconosciuto la novità e la peculiarità delle questioni trattate, richiamando pronunce conformi rese dal medesimo Tribunale solo mesi dopo l’adozione del provvedimento di esclusione. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere che l’operato dell’amministrazione si sia collocato in un contesto giuridico non univoco, tale da rendere scusabile l’errore commesso.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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