Ruolo dei sovrintendenti consolidato resiste alla sentenza di incostituzionalità (Cons. Stato n. 6177 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le posizioni in ruolo dei pubblici dipendenti non tempestivamente contestate si consolidano e restano insensibili alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che le aveva disciplinate. La cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli non più sottoponibili a giudizio per la scadenza dei termini di inoppugnabilità. La posizione soggettiva del dipendente di fronte agli atti di inquadramento è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, data la natura provvedimentale e autoritativa di quegli atti. Il preteso obbligo di disapplicazione delle sentenze della Corte costituzionale non trova fondamento nel parallelismo con il diritto eurounitario, poiché anche il provvedimento contrastante con quest’ultimo resta illegittimo e diviene inoppugnabile se non impugnato nel termine.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, era stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari, con decorrenza dalla data dei fatti meritori. Con la sentenza n. 224 del 20 ottobre 2020 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta a chi avesse conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso successivi.
Partecipando al concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti di vice ispettore, il ricorrente aveva dovuto dichiarare, nella domanda, la qualifica e la decorrenza risultanti dallo stato matricolare, senza poter far valere la maggiore anzianità spettante in base alla pronuncia della Consulta. Collocato in posizione non utile, impugnava la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso con la sentenza n. 13172/2025. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva, in via preliminare, una discrasia tra il petitum dell’appello e il decisum della sentenza impugnata, che non riguardava la decorrenza giuridica della qualifica bensì la mancata valutazione della maggiore anzianità asseritamente spettante tra i titoli di servizio. Le nuove conclusioni dell’appellante sono pertanto inammissibili, in ossequio al principio dell’art. 104 c.p.a. sull’immutabilità della causa petendi.
Nel merito, l’appello è infondato. Il Collegio richiama l’orientamento già espresso, tra le altre, da Cons. Stato n. 855/2025: la mancata impugnazione delle nomine di chi, beneficiando della retrodatazione, aveva superato il ricorrente nell’anzianità ha determinato il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni. Tali situazioni restano insensibili alle vicende della norma in base alla quale i provvedimenti furono adottati, poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 191 del 2021), la retroattività delle pronunce di illegittimità incontra il limite dei rapporti esauriti, tra cui quelli che non possono più dare materia a giudizio per la scadenza dei termini di inoppugnabilità.
Tra i provvedimenti soggetti a questa disciplina rientra il ruolo di anzianità del personale pubblico, relativamente alle specifiche posizioni di ciascun dipendente. Le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate nel termine di decadenza di sessanta giorni si consolidano e resistono anche alle pronunce di illegittimità costituzionale. Non vale opporre una pretesa natura di diritto soggettivo: la posizione del dipendente a fronte degli atti di inquadramento è di interesse legittimo, avendo quegli atti natura provvedimentale e autoritativa anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude ogni parallelismo con l’obbligo di disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto eurounitario, poiché la pronuncia della Consulta non fa leva su tale diritto e, comunque, il provvedimento emanato in violazione del diritto eurounitario non è nullo ma illegittimo, e diviene inoppugnabile se non impugnato nel termine. Non è dirimente il richiamo all’art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011, che riguarda gli atti adottati in applicazione della norma poi dichiarata incostituzionale, non quelli conformi alla disciplina vigente e travolti solo successivamente. L’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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