Saldo negativo di cassa e ricavi in nero onere probatorio regime presuntivo (Cass. civ. Sez. V n. 26413 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, il saldo negativo di cassa fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, poiché la chiusura “in rosso” del conto di cassa implica che le spese registrate hanno superato gli introiti. Una volta integrato il presupposto presuntivo, è errato porre a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di ulteriori elementi di prova. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., non essendo più deducibili la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà del ragionamento. Integra omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., l’assorbimento illogico o apodittico dell’appello incidentale quando l’interesse della parte all’esame del gravame non sia stato eliminato.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a una società a ristretta base partecipativa, operante nella lavorazione delle carni, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2007, rideterminando ai fini IRES, IRAP e IVA il reddito d’impresa, il valore della produzione e il volume d’affari. I rilievi riguardavano l’indebita deduzione di costi e l’omessa dichiarazione di ricavi in nero, asseritamente conseguiti mediante la prosecuzione di fatto dell’attività dopo la messa in liquidazione.
Il medesimo Ufficio notificava ai soci tre atti impositivi, imputando pro quota il maggior reddito da partecipazione in virtù della presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La CTP annullava il rilievo sui ricavi in nero, con caducazione degli atti verso i soci; la CTR confermava. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso contenente ricorso incidentale in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, limitatamente alle controversie relative agli avvisi emessi verso i soci, che avevano aderito alla definizione agevolata versando la prima rata entro il termine previsto e senza successivo diniego dell’Amministrazione. L’esame resta così circoscritto all’avviso di accertamento societario.
Il primo motivo del ricorso principale, che denunciava motivazione apparente, è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. operata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato è limitato al minimo costituzionale: la nullità ricorre solo per mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa, incomprensibile o apparente. I giudici d’appello avevano esposto in modo intelligibile le ragioni dell’infondatezza del rilievo, valorizzando l’erronea contabilizzazione delle fatture, l’assenza di elementi sulla provenienza delle disponibilità dei soci e la loro autonoma capacità reddituale.
Il secondo motivo è invece fondato. Per consolidata giurisprudenza, in tema di accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa fa presumere ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo. La CTR, pur riconoscendo l’anomalia di una cassa negativa protratta nel tempo, aveva ritenuto ingiustificata la conclusione dell’Ufficio e posto a carico dell’Amministrazione l’onere di ulteriori riscontri, in contrasto con i criteri di riparto probatorio propri del regime presuntivo. Il motivo è però inammissibile per difetto di specificità nella parte relativa alla preclusione ex art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, non avendo la ricorrente censurato le argomentazioni della CTP sul punto.
Quanto al ricorso incidentale, è fondato il primo motivo: la CTR ha dichiarato l’assorbimento di tutte le ulteriori deduzioni degli appelli, senza considerare che le parti private miravano all’integrale annullamento degli atti e conservavano interesse all’esame del gravame incidentale. Il vizio di omessa pronuncia ricorre anche quando il giudice dichiari in modo illogico o apodittico l’assorbimento di un motivo. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo; il quarto, in via condizionata, è inammissibile quanto al rilievo sui ricavi in nero, essendo la parte vittoriosa in merito priva di soccombenza; il quinto è inammissibile, essendo il contraddittorio endoprocedimentale stato contestato con esclusivo riferimento a quel medesimo rilievo. La sentenza è cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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