Onere della prova dei costi e difese dell’Erario ammissibili in appello (Cass. civ. Sez. V n. 26414 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il contribuente che invochi componenti negativi del reddito deve provarne i presupposti, l’effettiva sussistenza e il preciso ammontare, compresa l’inerenza all’attività esercitata. Le argomentazioni con cui l’Erario contesta la sussistenza degli oneri e dei costi dedotti non determinano alcuna inversione dell’onere della prova: esse costituiscono mere difese e possono essere formulate anche in appello, senza incontrare il divieto previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Al professionista si applica il principio di cassa sancito dall’art. 54 del t.u.i.r., ma tale premessa non esime il giudice di merito dal verificare che il contribuente abbia dimostrato l’effettivo sostenimento dei costi disconosciuti.
Il Fatto
La Direzione Provinciale competente dell’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di un medico specialista, un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito complessivo e il valore della produzione netta dichiarati per il periodo d’imposta 2008, operando riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP e irrogando le relative sanzioni.
Il contribuente impugnava la pretesa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria e rideterminava le basi imponibili, ma riteneva illegittimo il rilievo fondato sull’indeducibilità dei costi per prestazioni rese da una società al professionista, perché la deducibilità non poteva essere esclusa per la sola collocazione temporale delle fatture, operando il principio di cassa. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., sotto due profili: la ricostruzione delle ragioni del disconoscimento dei costi e la ripartizione dell’onere probatorio sul loro effettivo sostenimento. L’Agenzia sostiene che il rilievo non si fondava sulla violazione del principio di competenza, ma sull’assenza di idonea documentazione giustificativa, e che spettava al contribuente dimostrare le spese contestate.
La Corte ritiene il ricorso fondato. Muovendo dal testo dell’art. 54, comma 1, primo periodo, del t.u.i.r., i giudici di legittimità confermano che alla fattispecie si applica il principio di cassa. La sentenza impugnata ha però annullato il rilievo sul presupposto che l’Ufficio avesse disconosciuto i costi per violazione del principio di competenza e ha qualificato le diverse argomentazioni dell’Amministrazione in appello come non consentito ampliamento del thema decidendum.
Il percorso argomentativo della CTR risulta erroneo su due punti. Da un lato, dopo aver correttamente riconosciuto l’applicabilità del principio di cassa, ha omesso di accertare se il contribuente avesse provato l’effettivo sostenimento dei costi. Dall’altro, ha ritenuto inammissibili le deduzioni difensive svolte dall’Erario con il ricorso in appello.
Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3262/2012, Cass. n. 6868/2025, Cass. n. 15807/2026; e, sulla natura di mere difese delle contestazioni erariali, Cass. n. 16115/2007, Cass. n. 16461/2013, Cass. n. 26162/2019), la Corte afferma che le argomentazioni con cui l’Erario contesta la sussistenza di oneri e costi dedotti sono mere difese e non comportano alcuna inversione dell’onere probatorio. Esse possono quindi essere formulate anche in appello, senza il divieto dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame verificando l’effettivo sostenimento dei costi e attenendosi ai principi richiamati. Al giudice di rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nota della Redazione
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