Determinazione del finanziamento ambulatoriale: riparto di giurisdizione e legittimità dell’abbattimento (TAR Lombardia n. 2804 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporti tra ATS e strutture sanitarie private accreditate, che conservano natura di concessione di pubblico servizio, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia abbia ad oggetto la sola determinazione dei corrispettivi maturati, ossia il calcolo del finanziamento dovuto in applicazione di criteri già stabiliti. La giurisdizione del giudice amministrativo permane, invece, quando venga in rilievo l’esercizio del potere autoritativo nella fissazione delle regole di remunerazione. Le indicazioni di una circolare contrastanti con una disciplina di rango superiore devono essere disapplicate dall’amministrazione, che legittimamente applica l’abbattimento per mancato raggiungimento degli obiettivi sul valore del budget e non sulla produzione lorda, essendo l’interesse pubblico incentrato sull’erogazione delle prestazioni oggetto di specifica programmazione.
Il Fatto
Una società, gestore di una casa di cura accreditata e convenzionata, impugnava gli atti con cui Regione e ATS avevano determinato gli importi dovuti per l’attività ambulatoriale erogata nel 2023, contestando la mancata corresponsione dell’intero importo massimo finanziabile. La struttura lamentava, in particolare, che l’abbattimento per mancato raggiungimento degli obiettivi ambulatoriali fosse stato applicato sul valore netto del budget anziché sulla produzione lorda, come indicato da una circolare della Direzione Generale Welfare del novembre 2023. In via subordinata, veniva impugnata la successiva delibera regionale che non aveva riprodotto tale indicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata con riferimento al primo motivo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il Collegio ha precisato che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi. Le controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con eccezione per quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario.
Dalla attuazione di tali coordinate, la contestazione mossa dalla ricorrente riguardava i meccanismi di calcolo della remunerazione, senza coinvolgere la verifica di poteri discrezionali della pubblica amministrazione. La pretesa al pagamento di maggiori importi per prestazioni già erogate è stata quindi ritenuta sindacabile dal giudice ordinario, essendo configurabile un rapporto di credito-debito basato su elementi di calcolo certi o determinabili. Su tale motivo è stato conseguentemente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto ai restanti motivi, il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza in fattispecie analoghe, affermando che la comunicazione di fine novembre 2023 non poteva prevalere sulla disciplina regolamentare. L’art. 27 della legge regionale n. 33/2009 attribuisce alla Giunta regionale la programmazione del finanziamento del servizio sanitario, mentre alle ATS spetta un compito di attuazione degli indirizzi regionali. Le delibere di Giunta hanno costantemente fatto riferimento all’anno 2019 per il calcolo del volume aggiuntivo, mentre la ratio del meccanismo incentivante esclude che la decurtazione possa essere applicata sulla produzione extra-budget, essendo l’interesse pubblico concentrato sulle prestazioni per le quali è stata ravvisata maggiore urgenza.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza di un legittimo affidamento della ricorrente, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la tutela dell’affidamento richiede un vantaggio certo e univoco creato dal comportamento dell’amministrazione e una situazione consolidata nel tempo, condizioni non presenti nel caso di specie. I motivi sono stati pertanto respinti, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore della sola Regione costituita.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.