Sospensione dell’ordinanza di rimozione rifiuti: il periculum prevale (TAR Sardegna n. 25 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento dell’istanza di sospensione prescinde da una delibazione approfondita del merito allorché risulti preponderante e decisivo il profilo del periculum in mora. È oggettivamente grave il pregiudizio che deriverebbe al privato dall’esecuzione di un’ordinanza sindacale che impone la rimozione di rifiuti abbandonati e dal conseguente recupero delle somme anticipate dall’amministrazione. In tal caso, l’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia è salvaguardato mediante la fissazione in tempi brevi dell’udienza di discussione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione dell’efficacia, un’ordinanza del Sindaco di un comune sardo con la quale gli era stata ordinata la rimozione di rifiuti abbandonati su un fondo, unitamente agli atti del procedimento istruttorio, ivi comprese le relazioni del Corpo Forestale, della Città Metropolitana e del supporto al RUP. Il provvedimento impugnato conteneva, altresì, la previsione del recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione in caso di inottemperanza. Si costituivano in giudizio il comune e la Città Metropolitana di Cagliari, mentre la Regione restava contumace.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026, ha ritenuto che, sia pure impregiudicato l’esame del merito, il profilo del periculum in mora fosse in questa sede preponderante e decisivo. Il Collegio ha qualificato come oggettivamente grave il pregiudizio che il ricorrente subirebbe in caso di esecuzione del provvedimento e di conseguente recupero coattivo delle somme anticipate dalla p.a., rinviando, in fattispecie analoghe, alle ordinanze della Sezione I nn. 150, 151 e 152 del 12 giugno 2025.
Il bilanciamento con l’interesse pubblico non ha tuttavia indotto il Tribunale a una mera sospensione sine die: l’esigenza di definire la controversia in tempi ragionevolmente solleciti è stata contemperata mediante la sollecitazione al Presidente del Tribunale di fissare l’udienza di merito entro il primo semestre del 2026. In tal modo, la tutela cautelare viene a configurarsi come anticipazione di una pronuncia definitiva ormai prossima.
Sulle spese della fase cautelare, il Collegio ha disposto la compensazione, mentre ha accolto l’istanza limitatamente alla parte in cui il provvedimento impone la rimozione dei rifiuti e gli atti consequenziali. L’ordinanza è stata infine destinata all’oscuramento dei dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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