Sanabilità dell’atto impositivo non tradotto e condizione di obiettiva incertezza normativa per il bookmaker estero (Cass. civ. Sez. 5 n. 17101 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica di un avviso di accertamento in lingua italiana al soggetto non residente, ancorché questi non conosca tale lingua, non è invalida qualora il destinatario, proponendo ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale, dimostri di aver compreso le ragioni della pretesa, restando in tal modo sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000. In materia di sanzioni, la soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari senza concessione è stata caratterizzata, fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, da una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997, che ne esclude la sanzionabilità.
Il Fatto
La società, operatore di scommesse con sede a Malta, impugnava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno d’imposta 2010, deducendo l’illegittimità dell’atto non tradotto in inglese e l’insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta.
La Commissione Tributaria Regionale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato in diminuzione le spese di lite. Per la cassazione della sola statuizione sulle spese ha proposto ricorso il contribuente, con otto motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso le istanze di trattazione in pubblica udienza e di sospensione del giudizio, rilevando il carattere consolidato dei principi di diritto applicabili e la sopravvenuta decisione della Corte di giustizia UE che ha definito la questione pregiudiziale.
Con riferimento ai motivi di diritto preliminari, la Corte ha rigettato la censura relativa alla mancata traduzione dell’atto impositivo. Ha rilevato che né l’art. 7 della legge n. 212/2000 né altra disposizione impone la redazione dell’atto nella lingua del destinatario, e che il vizio deve ritenersi in ogni caso sanato dall’avvenuta proposizione delle difese nel merito, con cui la società ha dimostrato di aver compreso la pretesa azionata, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 26407 del 2018 in tema di soggetto appartenente a minoranza linguistica.
Quanto ai primi quattro motivi di merito, concernenti la violazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998, 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288/1998, 49 e 56 TFUE e 401 della direttiva 2006/112/CE, la Corte li ha rigettati richiamando la giurisprudenza consolidata formatasi in controversie vertenti tra le medesime parti, e in particolare la più recente pronuncia. Sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la Corte ha escluso ogni profilo di discriminazione: l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento, e la normativa nazionale non introduce un regime fiscale differenziato in ragione dello Stato membro di origine del prestatore di servizi.
La Corte ha invece accolto il quinto motivo di ricorso, ravvisando la sussistenza dell’obiettiva incertezza normativa per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010. Ha precisato che, solo con la norma di interpretazione autentica, è stato chiarito che soggetto passivo dell’imposta unica è anche chi svolge l’attività di gestione delle scommesse senza concessione, mentre in precedenza la questione era controversa e non poteva quindi legittimare l’irrogazione di sanzioni.
Conseguentemente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società limitatamente alle sanzioni, assorbito il motivo sulle spese e compensato le spese dell’intero giudizio per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.