Termine di demolizione e sospensione cautelare dell’ordine ablativo (TAR Campania n. 1134 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare degli effetti della nota con cui il Comune fissa il termine per la demolizione delle opere abusive non elide il dies a quo già maturato. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 riprende a decorrere dal venir meno della causa sospensiva, identificata nella decisione della causa presupposta che abbia confermato la legittimità dell’ordine demolitorio. Decorso inutilmente il termine, opera di diritto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, con conseguente perdita della legittimazione attiva a contestare i provvedimenti successivi e a presentare istanza di accertamento di conformità. È legittima la nota comunale che ribadisce l’obbligo di demolizione e ripristino entro il termine di legge, con comunicazione dell’avvenuta ottemperanza mediante perizia asseverata.
Il Fatto
Una società titolare di un’insediamento produttivo per la lavorazione di prodotti siderali proponeva ricorso per l’annullamento della nota con cui il Comune, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR favorevole all’Amministrazione, intimava la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica, con obbligo di comunicazione dell’avvenuta ottemperanza a mezzo di perizia asseverata.
La vicenda edilizia traeva origine da un ordine di demolizione riferito a tettoie realizzate su aree adiacenti alla sede produttiva. Il provvedimento impugnato era stato adottato in esecuzione della sentenza di primo grado n. 686 del 2025, poi gravata dinanzi al Consiglio di Stato. La ricorrente lamentava l’anticipazione del termine demolitorio, la carenza di motivazione in ordine alla scelta discrezionale dell’Amministrazione e l’imposizione di adempimenti privi di fondamento normativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, che fissa in novanta giorni dall’ingiunzione il termine per la demolizione, decorso il quale il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale. La norma consente la proroga, con atto motivato, fino a duecentoquaranta giorni, ma solo in presenza di serie e comprovate esigenze di salute dei residenti o di gravi situazioni di disagio socio-economico che rendano inesigibile il rispetto del termine.
Il giudice richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, secondo cui il rispetto del termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione costituisce tanto il termine per la perdita del diritto di proprietà quanto il termine di legittimazione alla presentazione dell’istanza di sanatoria. La tardiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità consente al giudice di rilevare, in sede processuale, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in ordine all’impugnazione del diniego.
Sul versante processuale, il Collegio ricostruisce la sequenza cautelare. Il TAR aveva concesso, con ordinanza n. 234 del 12.06.2025, un termine rinnovato per la demolizione. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3212 del 3.09.2025, aveva riformato la decisione, sospendendo in toto l’efficacia della nota comunale nelle more della definizione della causa presupposta. Quest’ultima, decisa con sentenza n. 2860 del 9.04.2026, ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Da quel momento il termine, iniziato il 23.04.2025 e sospeso dopo cinquanta giorni, ha ripreso a decorrere, scadendo il 19.05.2026.
Nessuna delle censure è fondata. La richiesta di proroga non è dovuta e la sua concessione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non esercitata in modo irragionevole. Il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con dequotazione dei vizi formali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Le opere, per consistenza e funzione, richiedono il permesso di costruire e non sono assentibili mediante SCIA. Non sussistono i presupposti dell’utilizzo temporaneo ex art. 23-quater, per l’irreversibile modifica dello stato dei luoghi e l’imminente approvazione del piano attuativo. La revocazione proposta non sospende l’efficacia esecutiva della sentenza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese stante la connessione con altro giudizio.
Nota della Redazione
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