Ottemperanza all’ordine di esibizione: documento non sottoscritto e oscurato non adempie (TAR Lombardia n. 2302 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., la parte condannata all’esibizione di documenti non adempie quando produce un atto non sottoscritto dai contraenti e parzialmente oscurato, trattandosi di documento diverso da quello indicato nell’ordine giudiziale. L’ordine di esibizione impartito con sentenza passata in giudicato impone la consegna della documentazione richiesta in forma integrale, non essendo consentito l’oscurantismo in mancanza di espressa previsione in tal senso. La condanna deve ritenersi fondata ove la parte resistente non provi di aver consegnato quanto specificamente richiesto con l’istanza di accesso agli atti. Il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, e le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Con sentenza n. 2852/2023 del 29 novembre 2023, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi e da due Consigli dell’Ordine degli Avvocati avverso il silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, sulla domanda di accesso agli atti del 13 giugno 2023 presentata ad ASMEL. Quella domanda aveva ad oggetto l’elenco dei Comuni aderenti all’associazione, gli atti convenzionali di adesione, l’accordo sottoscritto e corrente tra ASMEL e una società di gestione del contenzioso, nonché ogni atto attuativo dello stesso, compresi i contratti di cessione dei diritti litigiosi e i mandati alle liti.

La sentenza ha quindi condannato ASMEL ad esibire la documentazione. La pronuncia è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2693 del 20 marzo 2024. Con il ricorso in esame, i ricorrenti lamentano che ASMEL non ha adempiuto all’ordine impartito e propongono azione di ottemperanza. ASMEL si è costituita per resistere, depositando in giudizio una serie di documenti in data 5 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che ASMEL, pur costituitasi, non ha provato di aver consegnato ai ricorrenti la documentazione oggetto dell’istanza del 13 giugno 2023. I documenti depositati in giudizio, fra cui alcune comunicazioni e-mail intervenute fra il legale della resistente e quello dei ricorrenti, non sono quelli specificamente richiesti con la suddetta istanza.

L’unico documento pertinente è il file PDF contenente il testo di un ipotetico accordo fra ASMEL e la società di gestione del contenzioso, non sottoscritto dai contraenti e oscurato in alcune parti. Il Collegio esclude che tale documento sia rilevante ai fini dell’adempimento. La sentenza n. 2852/2023 del 29 novembre 2023 aveva infatti specificamente ad oggetto “l’accordo, comunque denominato, sottoscritto e tuttora corrente tra ASMEL e la società cessionaria”: parte resistente avrebbe quindi dovuto consegnare la copia dell’accordo sottoscritto, non un mero abbozzo non perfezionato.

Il Collegio aggiunge che la resistente non poteva procedere ad oscuramenti, poiché la sentenza n. 2852/2023 del 29 novembre 2023 nulla ha disposto in tal senso, limitandosi ad ordinare l’esibizione della documentazione richiesta. Questa deve perciò essere prodotta in forma integrale. Ne consegue la fondatezza del ricorso.

ASMEL va pertanto condannata alla consegna della documentazione specificamente richiesta con la domanda del 13 giugno 2023, salva la possibilità di certificarne in tutto o in parte l’inesistenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di persistente inerzia il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Milano o suo delegato, che interverrà su richiesta dei ricorrenti e provvederà entro trenta giorni dalla richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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