Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata (Cass. civ. Sez. 3 n. 6822 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale, purché accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. L’estinzione va dichiarata dal collegio senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, come previsto dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., restando esclusa anche l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Le proprietarie di due unità immobiliari e di parte del terrazzo di copertura di un edificio in Salerno convenivano in giudizio il condominio e l’impresa edile che aveva eseguito lavori sull’immobile, chiedendone la condanna in solido al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni da infiltrazioni.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, in un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quantificava il compenso spettante al direttore dei lavori. La Corte d’appello, decidendo sugli appelli, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia il condominio proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; le parti intimate resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso principale, sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 390, primo comma, cod. proc. civ. Le controricorrenti, a loro volta, hanno depositato una dichiarazione di accettazione della rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
La sussistenza di entrambi i presupposti processuali, la rinuncia e l’accettazione da parte delle altre parti costituite, impone al collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., che disciplina espressamente questo effetto per l’ipotesi di rinuncia accettata.
La Corte esclude, infine, la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso; l’estinzione per rinuncia non rientra in tale previsione.
Il dispositivo, pertanto, dichiara estinto il giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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