TFS del personale di polizia: inclusi i sei scatti stipendiali anche in caso di quiescenza a domanda (TAR Lazio n. 12928 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La mancata presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il termine indicato dalla norma non determina alcuna decadenza, trattandosi di un onere procedimentale e non di una condizione sostanziale per l’acquisizione del beneficio. Ne consegue il diritto del pensionato alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi nella base di calcolo, con riconoscimento dei soli interessi legali sulle differenze.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio e un’età di almeno 55 anni, impugnava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio emesso dall’INPS, nella parte in cui non gli veniva riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell’indennità, con interessi e rivalutazione sul dovuto. L’INPS si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento della Sezione e la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La lettura combinata dei commi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 porta a ritenere che il beneficio degli scatti stipendiali spetti anche a chi richieda il collocamento a riposo a domanda, poiché la situazione del ricorrente si attaglia perfettamente alla fattispecie del secondo comma della norma.
Il Collegio ha poi escluso che la pretesa possa trovare ostacolo nel mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di quiescenza. La disposizione non qualifica detto termine come perentorio e non ricollega al suo superamento alcuna decadenza, come chiarito dal Consiglio di Stato, secondo cui il rinvio alle condizioni per il beneficio allude allo status soggettivo dell’interessato piuttosto che agli oneri procedimentali. L’ambiguità della norma non consente di far discendere conseguenze decadenziali dal ritardo, presupponendo queste ultime la chiarezza dei presupposti.
Quanto all’eccezione di incostituzionalità sollevata dall’INPS, il TAR l’ha ritenuta generica e infondata, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso la violazione degli artt. 3 e 81 Cost. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ha infatti confermato la perdurante vigenza dell’istituto per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza che l’attività interpretativa possa attribuire alla norma un contenuto opposto a quello espresso.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto previdenziale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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