Nessuna sanatoria per soprelevazione in area vincolata da fascia fluviale (TAR Lazio n. 387 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, il rilascio è escluso quando l’intervento realizzato in area vincolata comporti un aumento di volumetria rispetto al manufatto legittimamente esistente. Il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004 opera sulla fascia di rispetto fluviale e non è neutralizzato dalla deroga dei centri edificati di cui all’art. 18 della legge n. 865/1971, il cui presupposto non può essere desunto per via induttiva. Le tolleranze volumetriche delle norme tecniche del PTPR presuppongono ragioni igienico-sanitarie concretamente dimostrate, non mere asserzioni difensive.

Il Fatto

I ricorrenti presentano al Comune un’istanza di sanatoria per la soprelevazione di un edificio esistente, realizzata in un’area che l’amministrazione qualifica come vincolata in quanto ricadente nella fascia di rispetto fluviale. Il Comune respinge la richiesta con provvedimento del 5 luglio 2017, sul rilievo del parere negativo espresso dalla Regione Lazio sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, caratterizzata da un considerevole incremento volumetrico.

I ricorrenti impugnano il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione della disciplina del vincolo e l’eccesso di potere, e sostenendo che l’area, già urbanizzata, sarebbe sottratta al vincolo stesso. La causa giunge alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, che subordina la sanatoria alla doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda. Nel caso di specie l’amministrazione ha accertato la ricadenza dell’immobile nella fascia di rispetto fluviale, vincolata ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, con conseguente parere regionale negativo sulla compatibilità paesaggistica.

Non regge la tesi dei ricorrenti secondo cui la deroga prevista per le aree ricadenti nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971 escluderebbe il vincolo. Il ragionamento difensivo è induttivo e indimostrato: dal fatto che l’atto impugnato collochi l’area nella ex perimetrazione dei centri abitati non discende automaticamente la qualificazione richiesta dalla norma derogatoria.

Il Collegio aggiunge che, anche ammettendo la correttezza dell’induzione, l’esenzione riguarderebbe il solo edificio originario, mentre le modifiche successive, come la soprelevazione, restano soggette al parere dell’autorità preposta al vincolo. Sotto questo profilo è decisivo l’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, che considera assentibili unicamente gli interventi privi di creazione di superfici utili o volumi, ovvero privi di aumento di quelli legittimamente realizzati.

Quanto all’art. 35, comma 14, delle N.T.A. del P.T.P.R., invocato come norma che consentirebbe incrementi volumetrici contenuti, la disposizione non è applicabile: l’aumento accertato è di 244,97 mc e, soprattutto, l’incremento è ammesso solo per ragioni igienico-sanitarie o di adeguamento igienico del bene. I ricorrenti si sono limitati ad asserire la mancata applicazione della norma, senza indicare le ragioni della sopraelevazione.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Il Collegio non dispone nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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