Eccezione di incompetenza della sezione staccata e rimessione al Presidente ai sensi dell’art. 47 c.p.a. (TAR Lazio n. 863 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza sulle domande cautelari proposte davanti a una sezione staccata del TAR, quando sia sollevata eccezione di incompetenza in favore della sede centrale, non può essere decisa dalla sezione stessa, ma rientra nella competenza esclusiva del Presidente del Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. La sezione staccata, pertanto, non può trattenere la causa per la decisione dell’istanza cautelare se ritiene non sussistenti i presupposti di legge, ma deve limitarsi a disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente per la pronuncia definitiva sull’eccezione. Tale meccanismo processuale risponde all’esigenza di assicurare una decisione unitaria e autorevole sulla competenza, evitando che la questione sia risolta da un organo che potrebbe essere dichiarato incompetente.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato al concorso pubblico indetto dalla ARES 118, Sistema Sanitario Regionale, per la copertura di 143 posti di operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza, impugnava dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 e la successiva deliberazione n. 661 del 26 maggio 2026, con le quali era stata disposta la sua esclusione dal concorso e approvate le graduatorie di merito con la nomina dei vincitori. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, nonché della nota del 30 aprile 2026 con la quale l’esclusione gli era stata notificata.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sollevava antecedentemente alla discussione della domanda cautelare un’eccezione di incompetenza della sezione staccata di Latina, sostenendo che competente fosse la sede di Roma, in quanto gli atti impugnati provenivano da un’amministrazione avente sede nel capoluogo regionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha preliminarmente rilevato che l’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministrazione resistente non poteva essere decisa dalla sezione stessa. L’art. 47, comma 2, c.p.a. attribuisce infatti al Presidente del Tribunale amministrativo regionale, e non alla sezione staccata, il potere di pronunciarsi sulla competenza quando la questione sia stata sollevata in relazione a un ricorso proposto davanti a una sezione staccata.

La norma, nel prevedere tale rimessione, intende evitare che la sezione staccata, che potrebbe essere dichiarata incompetente, decida essa stessa sulla propria competenza. La decisione sull’eccezione è pertanto riservata al Presidente del TAR, il quale assumerà la decisione definitiva sotto tale profilo, nell’ambito del procedimento previsto dal codice del processo amministrativo.

Il Collegio ha ritenuto che, in presenza di tale eccezione e della conseguente rimessione, non sussistessero i presupposti di legge per la decisione della domanda cautelare. La pronuncia sulla sospensiva, infatti, presuppone logicamente la definizione della questione di competenza, che condiziona la stessa possibilità per la sezione staccata di conoscere della causa.

Il TAR ha pertanto disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, sede centrale di Roma, per l’adozione della decisione sulla rilevata incompetenza della sezione staccata, senza pronunciarsi nel merito della domanda cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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