Revocazione per errore di fatto: decisività e punto controverso (Cass. civ. Sez. V n. 33379 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti o l’inesistenza di un fatto dagli atti positivamente accertato. Esso non è configurabile quando il fatto sul quale si assume caduto l’errore abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, ovvero sia stato oggetto di valutazione delle risultanze processuali: in tal caso l’errore è di giudizio e non di percezione, restando inidoneo a fondare l’azione revocatoria. La decisività dell’errore, inoltre, postula un nesso di causalità non storico ma logico-giuridico tra l’erronea percezione e la decisione, dovendo emergere che, in mancanza dell’errore, la pronuncia sarebbe stata necessariamente diversa.

Il Fatto

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa in dipendenza di avvisi di accertamento ICI. Dopo che la Commissione Tributaria Provinciale e quella Regionale avevano rigettato le sue difese, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 8827/24, aveva cassato senza rinvio la pronuncia di appello, reputando cessata la materia del contendere e compensando integralmente le spese di lite.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per revocazione contro tale sentenza, deducendo un unico motivo ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: la Corte, nell’escludere la soccombenza virtuale, avrebbe fondato la compensazione sull’erroneo presupposto della mancata impugnazione e del pagamento degli avvisi di accertamento, che erano stati invece impugnati e annullati in sede giurisdizionale. Il Comune si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione Tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo anzitutto la nozione di errore di fatto revocatorio. La pronuncia revocanda deve fondarsi sulla supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è acclarata: la falsa percezione deve essere obiettiva, evidente e immediatamente rilevabile, senza necessità di ragionamenti induttivi o deduttivi né di indagini ermeneutiche.

Il primo ostacolo all’accoglimento è il carattere di punto controverso del fatto dedotto. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva espressamente affrontato la questione, dando atto che non vi era stato alcun annullamento degli avvisi di accertamento. Nella nozione di punto controverso rientra non solo il fatto oggetto di effettivo dibattito, ma anche quello introdotto da una parte e reso per ciò solo controvertibile, divenendo oggetto, implicito o esplicito, delle statuizioni del giudice.

In secondo luogo, la circostanza relativa all’impugnazione e all’annullamento degli avvisi era stata oggetto di una valutazione delle risultanze processuali, che non integra l’errore di percezione ma quello di giudizio, estraneo all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Il giudice di legittimità aveva esaminato gli atti, valorizzando come le sentenze di merito avessero citato i provvedimenti di diniego di rimborso e come gli avvisi risultassero menzionati solo nell’intestazione, non nel corpo né nel dispositivo.

Risulta infine carente la decisività dell’errore, che postula un nesso di causalità di carattere logico-giuridico tra l’erronea percezione e la decisione. Anche ammesso che la Corte avesse ricostruito diversamente il materiale probatorio, non ne sarebbe necessariamente conseguita la condanna del Comune alle spese: il criterio della soccombenza virtuale impone una prognosi postuma che tiene conto dell’intera vicenda processuale, della condotta delle parti e del complesso degli elementi fattuali e giuridici, escludendo qualsiasi automatismo.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alla refusione delle spese e l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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