Sanità penitenziaria trasferita al SSN: niente adeguamento biennale del compenso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10379 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con il trasferimento ex lege al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740/1970, disposto dall’art. 3, comma 4, del DPCM 1.4.2008, tali rapporti sono ricondotti nell’ambito della contrattazione della medicina generale e la previsione della determinazione biennale del compenso non è più invocabile in mancanza di una negoziazione collettiva che l’abbia recepita. L’art. 53 della legge n. 740/1970 impone all’ente di determinare il compenso ogni biennio, ma non attribuisce un diritto all’adeguamento migliorativo automatico, ben potendo l’Amministrazione confermare il medesimo importo. E’ inammissibile la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. quando la fattispecie sia regolata da apposite norme legali, ancorché non idonee a soddisfare le pretese dei ricorrenti, per il carattere sussidiario dell’azione ex art. 2042 cod. civ.

Il Fatto

Taluni operatori sanitari, con qualifica di infermieri professionali e generici, nonché alcuni operatori socio sanitari, avevano prestato servizio presso la Casa circondariale di Regina Coeli in favore dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 740/1970. In forza del DPCM 1.4.2008, a decorrere dal 1.10.2008 i loro rapporti erano stati trasferiti ex lege alla competenza dell’Azienda USL Roma 1.

I lavoratori hanno lamentato la mancata rideterminazione biennale del compenso orario e hanno agito in giudizio. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte di Appello di Roma ha riformato la decisione, escludendo il diritto all’adeguamento. Avverso tale pronuncia i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito l’azienda sanitaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di rito. Ricorda il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza: una volta notificata la prima impugnazione, le successive devono essere proposte in via incidentale, convertendosi in ricorso incidentale indipendentemente dalla forma assunta, secondo il consolidato indirizzo di Cass. Sez. Un. n. 24876 del 2017. Nella specie, il ricorso notificato per primo è qualificato principale, mentre quello successivo è trattato come incidentale.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del DPCM 1.4.2008, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007. L’art. 3, comma 4, del decreto ha disposto che i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740/1970 sono trasferiti alle aziende sanitarie locali e “continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza”.

Il Collegio richiama il proprio recente orientamento. La peculiarità della prestazione d’opera, sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione della complessa realtà del carcere e non del potere direttivo tipico della subordinazione, non consente di trasporre la disciplina della legge n. 740/1970 nella diversa realtà determinata dal trasferimento al SSN. Con il transito, tali rapporti sono stati ricondotti nell’ambito della contrattazione della medicina generale, la cui norma fondativa è l’art. 48 della legge n. 833 del 1978, che garantisce l’uniformità del trattamento tramite convenzioni triennali.

Ne deriva che la previsione sull’adeguamento del compenso non è più invocabile in mancanza di una negoziazione collettiva che l’abbia recepita. La Corte esclude inoltre che sussista in capo all’azienda un potere unilaterale di rideterminazione del compenso. La sentenza impugnata, che ha negato il diritto a un adeguamento migliorativo biennale automatico, è pertanto conforme ai principi richiamati.

Infondato è anche il motivo sull’indebito arricchimento. La Corte conferma che l’art. 2041 cod. civ. non è invocabile quando la fattispecie sia regolata da apposite norme legali, non vertendosi in ambito di totale assenza di titolo causale. Richiama, sul punto, il carattere sussidiario dell’azione, inammissibile ex art. 2042 cod. civ. quando il danneggiato possa in astratto esperire altra azione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28045 del 2008.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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