Sanzioni contributive avvocati e sentenza Corte cost. n. 104/2022 (Cass. civ. Sez. L n. 24397/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011, opera retroattivamente nei rapporti non esauriti, comportando l’eliminazione delle sanzioni stesse. I motivi di ricorso che denunciano vizi di violazione di legge senza trascrivere i brani delle sentenze di merito o indicare i documenti su cui si fondano sono inammissibili per difetto di specificità.
Il Fatto
Un’avvocatessa riceveva dall’INPS un avviso di addebito per il pagamento di contributi, interessi e sanzioni dovuti alla Gestione separata in relazione all’attività professionale svolta nell’anno 2011. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo prescritti i contributi. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, rigettava il ricorso, affermando la sussistenza dell’obbligo contributivo e ritenendo intervenuta l’interruzione della prescrizione, comunque sospesa ex art. 2941, n. 8 c.c.
Avverso tale decisione, la professionista proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione del giudicato sulla prescrizione, l’erronea valutazione delle prove, l’apparenza della motivazione e l’illegittima applicazione delle sanzioni civili alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso per difetto di specificità. Ha ribadito che il ricorrente, quando denuncia la violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), deve non solo indicare le norme violate, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata, richiamandole espressamente. Analogamente, per il vizio di omesso esame di un fatto storico (art. 360, n. 5, c.p.c.) o per la denuncia di errore nella valutazione dei documenti, il ricorrente ha l’onere di trascrivere o riassumere il contenuto dei documenti e di indicare in quale fase processuale essi siano stati prodotti, ai sensi degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a dedurre l’erroneità delle valutazioni della Corte territoriale senza fornire gli elementi necessari per il controllo di legittimità.
Il quarto motivo, relativo alla sospensione della prescrizione, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi rendeva incensurabile la statuizione sull’interruzione del termine prescrizionale.
È stato invece accolto il quinto motivo, concernente le sanzioni civili. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. Trattandosi di sentenza di accoglimento, la norma incostituzionale cessa di avere efficacia ex tunc, con effetto su tutti i rapporti non esauriti, ivi compreso quello in esame. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché verificasse l’operatività della pronuncia costituzionale in relazione all’annualità 2011.
Implicazioni Pratiche
- Specificità dei motivi di ricorso: il ricorrente che deduce violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi deve trascrivere i brani della sentenza impugnata che intende censurare e indicare specificamente i documenti e le prove che assumono decisivi, con indicazione della loro collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Efficacia retroattiva della sentenza n. 104/2022: gli avvocati del libero foro, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l’attività professionale, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011, purché non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito; l’esonero opera in tutti i giudizi pendenti.
- Impugnazione delle sanzioni in sede di rinvio: il giudice del rinvio, dopo la cassazione parziale, deve procedere a un accertamento autonomo dell’effettiva non debenza delle sanzioni, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto (periodo anteriore al 2011, mancata iscrizione alla Cassa forense, reddito sottosoglia) e applicando la declaratoria di incostituzionalità; le eventuali domande di rimborso di sanzioni già pagate potranno essere proposte in via autonoma.
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Nota della Redazione
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