Ottemperanza al giudicato sull’indennità per ferie non fruite dei docenti (TAR Piemonte n. 514 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Tribunale amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. La nomina del commissario è doverosa e l’onere di comunicare allo stesso il proprio codice fiscale grava sulla parte ricorrente. L’amministrazione inadempiente è condannata alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Il Tribunale può inoltre trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale connessi alla serialità delle inottemperanze.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice del lavoro, che avevano accertato il suo diritto al beneficio della Carta Docente e alla indennità per ferie non fruite per gli anni scolastici indicati in ricorso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al caricamento delle somme sulla carta elettronica e al pagamento dell’indennità, oltre interessi.

Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale e notificate a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli, disponendo il pagamento dell’indennità e l’accredito sulla carta elettronica entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. La parte ricorrente è onerata della comunicazione del codice fiscale al commissario. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Tribunale ha poi accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidandola nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto. Il dies a quo è fissato alla notificazione della sentenza; il dies ad quem all’adempimento tardivo o all’efficacia della nomina commissariale.

Le spese sono state poste a carico della soccombenza, dimezzate e ridotte per la serialità della controversia e per le difficoltà operative rappresentate dalla Difesa erariale. Il Collegio ha disposto la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario e la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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