Sei scatti stipendiali anche per il collocamento a riposo a domanda (TAR Toscana n. 975 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, ove siano maturati i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. In materia di trattamento di fine servizio, la prescrizione quinquennale decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito, e non dalla cessazione dal servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti. Nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio l’I.N.P.S. non ha computato i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Dopo un’istanza di rideterminazione rimasta senza riscontro, il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo, con condanna dell’Ente previdenziale. L’I.N.P.S. ha eccepito il mancato rispetto del termine del 30 giugno e la prescrizione quinquennale del diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione di prescrizione quinquennale, ritenendola infondata. Aderendo all’orientamento consolidato, il termine decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito, non dalla cessazione dal servizio. Nel caso concreto l’ordinativo è intervenuto successivamente al prospetto di liquidazione, e la richiesta di rideterminazione ha comunque interrotto la prescrizione.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, come novellato dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Tale disposizione è stata abrogata dal D.lgs. n. 66/2010, senza che possa ammettersi una reviviscenza della norma precedente, istituto di carattere eccezionale.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende il personale della Polizia di Stato, in coerenza con l’art. 16 della legge n. 121/1981. Il D.lgs. n. 165/1997 attiene al solo calcolo della base pensionabile e non incide sull’attribuzione dei sei scatti per il trattamento di fine servizio, come confermato dall’art. 1911, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010.
Il Collegio ha poi escluso la natura decadenziale del termine del 30 giugno. La norma non lo qualifica espressamente come tale e la sua funzione è di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Il comma 3 dello stesso articolo ammette il collocamento a riposo in anni successivi, sicché una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta dopo sarebbe priva di giustificazione. L’ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’I.N.P.S. al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis. Sulla somma spettante non possono cumularsi interessi e rivalutazione monetaria, riconoscendosi solo la maggior somma tra gli uni e l’altra ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La richiesta istruttoria è stata respinta in quanto non utile ai fini del decidere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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