Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel ritardo sui pagamenti (TAR Piemonte n. 516 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando le sentenze azionate vengono prodotte in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate via PEC al domicilio reale della parte soccombente, ed è infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza ma sono liquidate con dimidiazione e riduzione ulteriore in ragione della marcata serialità della controversia e dell’assenza di difficoltà interpretative, nonché della oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, resta compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto in forma collettiva giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su distinti titoli emessi in materia di Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente. Hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme liquidate nei titoli, comprese le spese legali e i compensi riconosciuti al difensore con distrazione, che agisce anche in proprio quale distrattario.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nessuna contestazione è stata sollevata sull’omessa ottemperanza al giudicato sui titoli in questione. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe e di pagare le somme in esse liquidate in favore dei singoli ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari e a spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorrente sulla scorta dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. L’ulteriore riduzione è motivata dalla marcata serialità della controversia, che non presenta difficoltà interpretative o applicative in punto di diritto, e dalla oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie sull’intero territorio nazionale, difficoltà rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede altresì alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.

Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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