L’accertamento parziale non può fondarsi su valutazioni dell’Ufficio difformi dal modello legale (Cass. civ. Sez. 5 n. 14018 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973, potendo basarsi anche sul metodo induttivo. Il suo presupposto qualificante è esclusivamente il dato formale estrinseco che gli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni dall’Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla complessità delle indagini. È illegittimo l’avviso di accertamento parziale fondato non su una segnalazione esterna ma su autonome valutazioni, giudizi e interpretazioni dell’Ufficio relative a dati ed elementi indiziari riportati nel PVC, in difetto di prove certe o presuntive della fondatezza dei recuperi. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di scomposizione delle fattispecie.

Il Fatto

La società contribuente, aderente al regime di tassazione consolidato, aveva proposto opposizione avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato a fini IRES il reddito dichiarato, in relazione alla deduzione di costi ritenuti non inerenti. Il provvedimento impositivo richiamava gli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973, appiattendosi sul contenuto del PVC.

La CGT di primo grado accolse il ricorso per carenza di motivazione. La CGT di II grado della Campania confermò la decisione, ritenendo l’avviso illegittimo per difformità dal modello legale e per carenza motivazionale e, comunque, esaminando partitamente i rilievi e ritenendoli infondati per la prova dell’effettività e inerenza dei costi fornita dalla società. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui le società hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973, 109 TUIR e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti dell’accertamento parziale e ritenuto insufficientemente motivato l’avviso.

Quanto al primo profilo, la Corte riconosce la natura non autonoma dell’accertamento parziale, che segue le regole degli accertamenti ordinari. Tuttavia, precisa che tale modalità procedurale postula pur sempre la sussistenza del presupposto qualificante, identificato nel cosiddetto “automatismo argomentativo”: il confezionamento dell’atto deve risultare possibile sulla base della sola segnalazione esterna, senza necessità di ulteriori attività di approfondimento. Il presupposto è il dato formale che gli elementi provengano da organi distinti ed esterni all’Amministrazione procedente.

Nel caso di specie, la Corte condivide la statuizione del giudice d’appello: il disconoscimento dei costi non dipendeva da alcuna segnalazione di altri uffici, ma da giudizi, valutazioni e interpretazioni dell’Ufficio su dati ed elementi indiziari del PVC. Tale attività valutativa rende l’atto difforme dal modello legale e quindi illegittimo, mancando l’enunciazione in motivazione di prove certe o presuntive ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ribadisce il principio consolidato per cui essa si configura solo in caso di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha esaminato partitamente gli elementi addotti dalle società per dimostrare l’inerenza, presupponendo correttamente che tale prova incombesse loro. Le censure della ricorrente, pertanto, perorano una diversa lettura delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato e l’Agenzia è condannata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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