Associazione non commerciale che fattura IVA agli associati: paga l’imposta se non rettifica le fatture (Cass. civ. Sez. V n. 2807 del 08.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale, derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della stessa ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa. (Rv. 677863-01)

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un’associazione di categoria di artigiani un avviso di accertamento per l’anno 2015, con maggior reddito ai fini IRES e IRAP e maggior volume d’affari ai fini IVA. L’associazione aveva istituito i registri IVA, presentato le liquidazioni periodiche e fatturato con IVA le prestazioni rese ai propri associati, ma non aveva versato l’imposta.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia aveva accolto il ricorso dell’associazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, richiamando Cass. n. 20843/2020: l’associazione, che ne era onerata, non aveva dimostrato l’assenza di perdita di gettito, cioè che gli associati non avessero detratto l’IVA indicata nelle fatture.

L’associazione e il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per mancata esposizione dei fatti di causa (art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.) e violazione degli artt. 1 e 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le prestazioni rese agli associati verso corrispettivi specifici sono “fuori campo” IVA, non semplicemente non imponibili, e che l’Ufficio avrebbe dovuto semmai rivolgersi ai destinatari delle fatture.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La mancata esposizione dello svolgimento del processo rende nulla la sentenza solo se impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione (Cass. n. 35005/2021 e precedenti ivi citati), in applicazione del principio di strumentalità delle forme. Nella specie la sentenza riportava i motivi della decisione di primo grado, dell’appello e delle controdeduzioni, sufficienti a comprendere i fatti considerati; la ricorrente non indicava peraltro alcuna questione pretermessa.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte ricorda che, per le associazioni sindacali e di categoria, l’art. 4 d.P.R. n. 633/1972 esclude la natura commerciale delle sole prestazioni rese agli associati in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso corrispettivi non eccedenti i costi diretti; ogni altra attività rientra nel regime impositivo (Cass. nn. 15474/2018 e 22142/2022). Le modifiche del d.l. n. 146/2021 non sono retroattive. Nel caso concreto la natura non commerciale dell’ente era incontestata, sicché l’associazione non avrebbe dovuto emettere fattura. Avendolo fatto, in base al principio di cartolarità è tenuta a versare l’imposta esposta, salvo tempestiva correzione o annullamento ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972.

Il principio è coerente con l’art. 203 della direttiva 2006/112/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (EN.SA, Stroy trans, Stadeco, Rusedespred): chiunque esponga l’IVA in fattura ne è debitore, per eliminare il rischio di perdita di gettito legato alla detrazione. Il rimborso spetta se l’emittente ha eliminato quel rischio in tempo utile o se l’Amministrazione ha negato definitivamente la detrazione al destinatario. Secondo Cass. n. 20843/2020, ciò richiede la prova che la fattura sia stata ritirata dal destinatario senza uso fiscale, oppure che la detrazione sia stata disconosciuta con provvedimento definitivo. La ricorrente non ha fornito alcuna evidenza in tal senso; nello stesso senso si era già pronunciata tra le stesse parti Cass. n. 15694/2024, per l’anno 2016.

Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alle spese, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre a 3.000 euro ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e 1.500 euro alla cassa delle ammende ai sensi del comma 4, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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