Sanzione disciplinare militare annullata per difetto di motivazione e istruttoria (TAR Veneto n. 743 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare di corpo irrogata a un militare è illegittima quando il rapporto del superiore che l’ha rilevata sia privo dei requisiti minimi dell’art. 1397, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, che impone di indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo utile a configurare esattamente l’infrazione. Il provvedimento sanzionatorio deve esplicitare in che modo la condotta abbia concretamente leso lo spirito di corpo e i doveri di comando, non potendo fondarsi su un generico e vago richiamo agli artt. 719 e 725 d.P.R. n. 90/2010. La carenza di motivazione e di istruttoria non è sanata dal silenzio serbato dall’amministrazione sul ricorso gerarchico, che vale come rigetto ex art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 ma conferma il difetto degli elementi cartolari a supporto della sanzione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri in servizio presso un Battaglione, è stato attinto da una contestazione di addebiti relativa a servizi espletati presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. In data 29 novembre 2023 gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna, per non avere garantito, quale comandante di contingente, il corretto assetto formale del personale capeggiato, in violazione degli artt. 719 e 725 d.P.R. n. 90/2010.
Avverso tale determinazione il militare ha proposto ricorso gerarchico il 29 dicembre 2023, rimasto privo di decisione espressa oltre i novanta giorni. Ha quindi impugnato dinanzi al Tribunale sia la sanzione sia il silenzio rigetto, deducendo vizi di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, disparità di trattamento e ne bis in idem. Il Ministero della Difesa, pur evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso per la fondatezza del primo motivo, assorbite le altre censure. Il percorso argomentativo muove dal rapporto redatto dal Comandante della Brigata Mobile, che richiama l’art. 1397, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 ma risulta privo dei requisiti minimi del secondo comma, ossia l’indicazione chiara e concisa di ogni elemento di fatto obiettivo utile a configurare esattamente l’infrazione.
Il rapporto dell’ufficiale generale si limita a descrivere lo stato di fatto riscontrato in ispezione — la giubba o la maglietta girocollo indossate, il mezzo parcheggiato con i portelloni aperti, il personale intento a conversazioni telefoniche — e si chiude con una richiesta di valutazioni di competenza. Il destinatario ha dovuto interpretarla come sollecitazione ad aprire il procedimento, senza che il documento chiarisse gli incombenti rimessi.
La contestazione degli addebiti, a prescindere dall’errore scusabile sulla data, descrive lo stato di fatto stigmatizzato ma non spiega come e in che misura si sia avuta la lesione del prestigio del corpo o la violazione dei doveri di controllo sui collaboratori. Ancora più emblematica è la motivazione del provvedimento, che riconduce la violazione delle norme del t.u.o.m. a una generica e vaga condotta omissiva del ricorrente.
Il Tribunale non esclude che la condotta possa avere appannato, anche solo per un brevissimo lasso temporale, l’immagine dell’Arma. Tuttavia, tale lesione non risulta in alcun modo da un punto di vista documentale, perché l’accertamento avrebbe dovuto essere condotto con una meticolosa attività istruttoria che, all’evidenza, non vi è stata. Il silenzio sul ricorso gerarchico conferma la carenza degli elementi cartolari, e la decisione espressa sarebbe stata auspicabile a tutela di chi ritiene di essere stato leso nei propri diritti.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento impugnato e del silenzio rigetto, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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