Obbligo di contabilità economica per i consorzi di bonifica e riparto proporzionale dei costi tra centri di spesa (TAR Abruzzo n. 3 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo consortile ha natura tributaria e, pur non essendo correlato a una prestazione a domanda individuale, deve essere parametrato al beneficio, effettivo o potenziale, che l’attività di bonifica arreca ai fondi dei consorziati. Il consorzio di bonifica, ancorché soggetto a contabilità finanziaria di tipo autorizzatorio, è tenuto ad affiancarvi una contabilità economico-patrimoniale basata su costi ed entrate effettive, funzionale alla determinazione trasparente dei tributi. In tale contabilità devono essere rappresentati tutti i centri di spesa e tutti i centri di profitto, con imputazione dei costi diretti e ripartizione proporzionale dei costi indiretti; gli utili delle attività a rilevanza economica vanno destinati a ridurre la contribuzione di tutti i centri di costo. La violazione di tali obblighi, in contrasto con il giudicato, configura un vizio di nullità delle delibere contributive, che il giudice dell’ottemperanza può accertare anche per annualità successive a quella oggetto della sentenza.
Il Fatto
Alcune aziende agricole, già vittoriose nel giudizio definito dalla sentenza n. 139/2023 del TAR Abruzzo, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la delibera commissariale con cui il Consorzio di Bonifica aveva riemesso le liste di carico per gli esercizi 2021 e 2022, applicando aumenti contributivi posti interamente a carico del settore idrico. Con ricorsi separati, gli stessi soggetti hanno impugnato le delibere relative all’annualità 2023 e i relativi atti presupposti, deducendo la violazione dei principi fissati dalla sentenza da eseguire.
I ricorrenti hanno contestato la metodologia di riparto dei costi tra i centri di spesa del Consorzio, la mancata considerazione di tutti i centri di costo e di profitto e l’assenza di una contabilità in grado di evidenziare l’effettiva destinazione delle spese. Il Tribunale ha disposto una verificazione contabile, volta ad accertare la regolarità della contabilità e la conformità del riparto ai principi del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, rilevando che il contenuto conformativo della sentenza n. 139/2023 non si esaurisce nell’annualità oggetto di quel giudizio, ma conforma l’intero rapporto consortile, con la conseguenza che l’amministrazione dovrà adeguare il calcolo dei contributi anche per le annualità successive. La violazione del giudicato determina un vizio di nullità delle delibere, non di semplice annullabilità, con obbligo di riedizione conformata del potere.
Il Collegio ha precisato che il consorzio, pur essendo sottoposto alla contabilità finanziaria prevista dalla normativa regionale, deve tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale che consenta di individuare e imputare i costi diretti e indiretti ai singoli centri di spesa. Tale obbligo discende direttamente dal piano di classifica e dai principi enunciati nella sentenza da eseguire, che richiedono la trasparente correlazione tra contributi e benefici.
Dalla verificazione è emerso che la contabilità del Consorzio, ancorché formalmente conforme alla legge, non era in grado di dare evidenza della natura dei costi, con conseguente impossibilità di distinguere i centri di costo e di verificare la corretta imputazione delle spese. Sono stati accertati errori nella allocazione di alcune voci contabili, nonché una ripartizione arbitraria dei costi indiretti nella misura del 70% al centro idrico e del 30% al centro ambientale, senza una base oggettiva.
La Corte ha quindi enunciato i principi cui il Consorzio dovrà conformarsi: rappresentazione di tutti e cinque i centri di spesa e dei due centri di profitto; imputazione dei costi diretti e ripartizione proporzionale dei costi indiretti; destinazione degli utili delle attività economiche alla riduzione della contribuzione di tutti i centri di costo, con la specificazione che la produzione di energia deve compensare il fabbisogno del solo servizio irriguo. Ha altresì dichiarato inammissibili i ricorsi avverso le delibere delle annualità successive, per sopravvenuta carenza di interesse, demandando al riesame l’attuazione dei principi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.